A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (c.d. “esterometro“), gli operatori economici sono ancora alle prese con alcuni dubbi da risolvere.

Si ricorda che, a seguito della proroga disposta a gennaio, entro il prossimo 30 aprile è necessario presentare la comunicazione in questione relativamente alle operazioni effettuate e ricevute con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

L’esterometro nasce con l’obiettivo di portare a conoscenza dell’Amministrazione Finanziaria le operazioni per le quali non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura elettronica in quanto effettuate con soggetti passivi Iva che non sono stabiliti in Italia.

Si ricorda che si considerano non stabiliti ai fini Iva nel territorio dello Stato anche le posizioni Iva “identificate” in Italia di soggetti non residenti (direttamente o tramite rappresentante fiscale).

Come più volte confermato dall’Agenzia delle entrate (e come già previsto dal citato articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015) il soggetto passivo stabilito ai fini Iva in Italia può evitare di includere l’operazione nell’esterometro se emette fattura elettronica (pur non essendovi l’obbligo) per l’operazione attiva posta in essere nei confronti del soggetto non residente.

Per quanto riguarda gli acquisti (sia di beni che di servizi) non è possibile operare tale “sostituzione” con la conseguenza che il soggetto passivo italiano dovrà inserire nell’esterometro le operazioni passive effettuate con controparti non residenti (dai quali riceverà fatture cartacee).

Ed è in relazione a tali acquisti che sorgono i maggiori dubbi in capo ai soggetti passivi Iva nazionali, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi per i quali l’imposta è applicata in altro Stato in esecuzione delle regole territoriali previste ai fini Iva (di cui agli articoli 7-bis e seguenti D.P.R. 633/1972).

Infatti, mentre non sussistono particolari dubbi per gli acquisti di beni e di servizi per i quali l’imposta è dovuta in Italia tramite inversione contabile (di cui all’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, per gli acquisti di beni e servizi presso soggetti non residenti e territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato) ovvero per gli acquisti intracomunitari (da integrare seguendo le regole previste negli articoli 39 e seguenti D.L. 331/1993), alcune criticità sorgono per quegli acquisti effettuati presso fornitori esteri e non territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia.

Si pensi, ad esempio, ai servizi alberghieri o di ristorazione riferiti a strutture situate all’estero, per i quali l’imposta è dovuta nel Paese in cui è stabilito l’immobile (per i servizi alberghieri) o nel luogo di esecuzione (per i ristoranti) ai sensi dell’articolo 7-quater D.P.R. 633/1972.

Per tali acquisti, qualificati fuori campo Iva in Italia, pur non sussistendo alcun obbligo di registrazione ai fini Iva in quanto “estranei” all’imposta, si pone la questione se sia necessario inserirli nell’esterometro, trattandosi comunque di operazioni intercorse con controparti non residenti.

Il dubbio nasce anche leggendo la risposta all’istanza di interpello n. 85/2019, la quale sembra deporre a favore dell’obbligo di inclusione nell’esterometro anche degli acquisti effettuati presso “privati” non residenti (nel caso di specie presso soggetti inglesi senza partita Iva che fruiscono del regime di franchigia delle piccole imprese).

Sulla questione è intervenuta anche Assonime con la recente circolare n. 10/2019 in cui si osserva che le operazioni da inserire nell’esterometro sarebbero solamente quelle per le quali si riceve una fattura soggetta a registrazione (punto 4.1.3 delle specifiche tecniche allegate al provvedimento direttoriale n. 89757/2018).

Si tratta di capire quindi il significato della locuzione “fattura soggetta a registrazione“, poiché ciò dipende dal comportamento contabile assunto concretamente dall’impresa, che potrà comunque annotare facoltativamente nel registro Iva l’operazione di acquisto (pur fuori campo), oppure sarà obbligata al fine di potersi dedurre il costo (tale considerazione è valida per le imprese in contabilità semplificata).

Più correttamente si dovrebbe concludere che l’operazione deve transitare nell’esterometro solo laddove vi sia l’obbligo di annotazione dell’acquisto nel registro Iva e non anche quando tale registrazione avvenga per scelta dell’impresa, ricomprendendo in tale ultimo ambito anche le imprese in semplificata, per le quali gli unici registri utilizzati sono quelli Iva in cui annotare anche le operazioni estranee all’Iva e per le quali, quindi, non vi sarebbe alcun obbligo di registrazione ai fini di detta imposta.

Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Tratto da ecnews.it

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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