Su circa 4,4 milioni di imprese attive in Italia, le microimprese risultano essere quelle numericamente più importanti, rappresentando circa il 95% del totale delle imprese italiane. Perciò sapere come gestire in modo efficiente una microimpresa è fondamentale. In questo articolo tratteremo e analizzeremo le caratteristiche del bilancio iper semplificato.

Premessa

Per le microimprese il bilancio può essere redatto in modo iper semplificato. In particolare, il D.Lgs. n° 139/2015  ha previsto l’inserimento nel Codice Civile dell’articolo 2435-ter, che definisce le microimprese e ne disciplina le semplificazioni per la redazione del bilancio d’esercizio. Specificando che il bilancio in forma abbreviata tra cui l’esonero di redazione del rendiconto finanziario, anche se vi è la possibilità di non redigere la nota integrativa, ne costituisce comunque il modello di riferimento.

Cos’è e quali sono le caratteristiche di una microimpresa

Secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 2435-ter del C.C. vengono considerate micro imprese le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • Attivo dello Stato Patrimoniale di 175.000€;
  • Ricavi di vendite e di prestazioni di 350.000€;
  • Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Per questa categoria di imprese si applica lo schema di bilancio abbreviato con le apposite modifiche del D.Lgs. n° 139/2015.

Com’è la redazione del bilancio e che esoneri presenta

E’ previsto che le microimprese abbiano la possibilità di presentare il bilancio in forma super abbreviata, redatto secondo quanto enunciato dall’art. 2435-bis del C.C., in tale schema si prevede la predisposizione dello stato patrimoniale e del conto economico. Ciò sta a significare che le microimpresa può decidere di non presentare la nota integrativa, il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione. Ricordiamo che l’articolo sopra citato, rappresenta una possibilità, ma non un obbligo.

Nel caso in cui la microimpresa, per due esercizi consecutivi, dovesse superare due dei tre limiti dimensionali, sarà obbligata nuovamente a redigere il bilancio in forma abbreviata o ordinaria riproponendo la nota integrativa.

Facendo riferimento agli esoneri previsti per le microimprese, queste non sono tenute a redigere:

  • il rendiconto finanziario;
  • la nota integrativa (quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell’art. 2427 del C.C., numeri 9 e 16);
  • la relazione sulla gestione (quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428 del C.C.).

Già prevista nella forma abbreviata, l’esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione non costituiscono una specificità di questo bilancio, con l’unica differenza che le informazioni relative alle azioni proprie e alle azioni/quote di società controllanti devono essere riportate in calce allo stato patrimoniale e non nella nota integrativa. Questo perché le microimprese possono non redigere affatto la nota integrativa inserendo in calce allo stato patrimoniale le informazioni relative:

  • all’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non rilevate nello stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali presentate;
  • agli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;
  • agli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime;
  • all’ammontare dei compensi, delle anticipazioni, dei crediti, concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando, il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

Eliminazione Della Nota Integrativa

Nella maggior parte dei casi le informazioni da inserire in calce allo stato patrimoniale risulteranno estremamente limitate comportando, di fatto, la sostanziale eliminazione della nota integrativa.

Del resto anche il contenuto della nota integrativa del bilancio in forma abbreviata è stato semplificato prevedendo l’eliminazione di parte delle voci in precedenza obbligatorie e riducendo le informazioni richieste relativamente a talune voci. Certamente, l’esonero dalla redazione della nota integrativa ha portato dei benefici in termini di tempo dato che la maggior parte del tempo necessario per la redazione del bilancio, ricade nella redazione della nota integrativa.

Tipologie Di Bilanci Applicabili Alle Imprese

Il quadro di riferimento delineato dal D.Lgs. n° 139/2015 prevede, quindi, tre tipologie di bilanci agganciate alle dimensioni dell’impresa:

  • bilancio ordinario: formato dallo sato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione;
  • bilancio in forma abbreviata: formato dallo stato patrimoniale, conto economico, e nota integrativa, con esonero dalla redazione del rendiconto finanziario e possibilità di non redigere la relazione sulla gestione;
  • bilancio per microimprese: riprende la struttura del bilancio in forma abbreviata, con la possibilità di non redigere la nota integrativa.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share