Il diritto alla detrazione viene consentito per le fatture ricevute entro il 15 del mese successivo quello di effettuazione dell’operazione; nelle risposte fornite durante il forum tenutosi con la stampa specializzata il 23 gennaio 2019 pare potersi leggere una posizione dell’Agenzia che consentirebbe un orizzonte più ampio per i contribuenti trimestrali, che avrebbero il diritto a detrarre l’imposta esposta su fatture pervenute entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione.

Sarebbe quindi consentita una interpretazione meno letterale e più sostanziale, posto che la ratio della norma è quella di ammettere il recupero dell’imposta facendo riferimento alle fatture ricevute entro il giorno precedente quello di liquidazione dell’imposta.

Ricezione della fattura e detrazione Iva

Al fine di contemperare il diritto alla detrazione dell’Iva (che a seguito delle modifiche operate dal D.L. 50/2017 all’articolo 19 D.P.R. 633/1972, sulla base delle interpretazioni fornite dalla circolare 1/E/2018, può essere operata solo a seguito della ricezione della fattura da parte del cessionario / committente) con i tempi necessari al recapito della fattura elettronica tramite il sistema di interscambio, l’articolo 14 D.L. 119/2018, in sede di conversione, ha modificato l’articolo 1 D.P.R. 100/1998 aggiungendo, al termine, il seguente periodo: “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente [ossia entro il termine per procedere alla liquidazione periodica dell’Iva] può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente. Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell’Amministrazione finanziaria, fornisce gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica.”

Con eccezione delle fatture a cavallo d’anno, ossia quelle ricevute nell’anno successivo a quello di effettuazione, viene concesso il diritto di computare nelle liquidazioni periodiche l’Iva assolta sugli acquisti anche quando la fattura sia pervenuta dopo la chiusura del periodo di liquidazione di riferimento, purché entro il termine in cui si procede alla liquidazione dell’imposta.

Nei fatti, nella liquidazione di gennaio, è stato possibile computare in detrazione le fatture ricevute entro il 15 febbraio e così potrà essere fatto per tutte le liquidazioni mensili, salvo quella di dicembre, dove il termine del 31.12 per la ricezione dei documenti ad oggi risulta del tutto invalicabile.

Da segnalare, inoltre, anche il transitorio differimento nel termine di invio delle fatture al sistema di interscambio, che durante i primi sei/nove mesi del 2019 (a seconda della periodicità Iva) offre tempo sino al termine di liquidazione dell’imposta del periodo nel quale si è verificata l’effettuazione dell’operazione, ovvero anche al mese successivo con riduzione della sanzione dell’80%.

La modifica all’articolo 1 D.P.R. 100/1998 consente di tamponare il rischio di rinvio della detrazione, riducendo i potenziali effetti negativi sotto il profilo finanziario.

I contribuenti mensili sono certamente quelli che più risentono dei problemi di ritardo nella ricezione delle fatture, ma analoghi problemi si presentano anche per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente: si pone infatti il dubbio circa quale termine sia previsto per la detrazione dell’Iva da computarsi in ciascuna delle liquidazioni periodiche.

Tale quesito è stato posto durante uno dei forum con la stampa specializzata ai quali ha partecipato l’Amministrazione Finanziaria: poiché la disposizione pare tarata sui contribuenti mensili, ci si interrogava se fosse corretto interpretarla in maniera ampia, nel senso che anche i contribuenti trimestrali possono esercitare la detrazione in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo.

Va notato che letteralmente la norma farebbe riferimento alla ricezione entro il 15 del mese successivo quello di effettuazione (quindi la fattura datata marzo sarebbe detraibile se pervenuta entro il 15 aprile), ma la logica pare proprio quella di includere nella liquidazione tutte le fatture ricevute entro il termine per eseguire la liquidazione che, appunto, è il 15 del secondo mese successivo.

Sul punto l’Agenzia si è limitata ad una risposta generica, ma che pare confermare la soluzione avanzata: “L’interpretazione proposta risulta coerente con la ratio della norma che non esclude espressamente i contribuenti trimestrali dagli effetti della sua applicazione.”

La risposta, per quanto detto, non pare supportata dal tenore della norma, ma è apprezzabile lo sforzo interpretativo di andare alle radici dell’intento del Legislatore; tralasciando i formalismi, prendiamoci pure questa apertura.

In definitiva, i trimestrali potranno liquidare l’imposta relativa al primo trimestre computando in detrazione le fatture pervenute entro il prossimo 15 maggio.

Lo studio a disposizione per chiarimenti e assistenza.

Tratto da ecnews.it

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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