Il recente Decreto Legislativo n. 87/2024, chiamato comunemente Decreto Sanzioni, apporta alcune variazioni al sistema sanzionatorio tributario amministrativo e penale, modificando il Decreto Legislativo n. 472/1997. In particolare, il Decreto Sanzioni interessa anche il ravvedimento operoso (disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997), il quale permette al contribuente di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, con la conseguente riduzione delle sanzioni: è possibile ricorrere al ravvedimento operoso nel caso in cui non sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento.
Viene registrata una riduzione delle sanzioni applicate in caso di omissione o ritardo nel versamento dell’imposta. La data alla quale far riferimento per l’applicazione delle nuove sanzioni edittali coincide con la data in cui la frazione viene commessa:
- se l’infrazione viene commessa prima del mese di settembre viene applicata la precedente sanzione edittale;
- se l’infrazione viene commessa dal primo settembre viene applicata la nuova sanzione edittale.
Fino al termine del mese di agosto 2024 le infrazioni sono dunque sanzionate come previsto dalla precedente normativa:
- versamento omesso oppure effettuato con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza: sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta;
- versamento eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni: sanzione amministrativa pari a 15% dell’imposta (riduzione pari alla metà);
- versamento eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni: sanzione amministrativa pari a 1% per ciascun giorno di ritardo (riduzione pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo).
A partire dall’1/9/2024 le infrazioni sono invece calcolate nel seguente modo:
- versamento omesso oppure effettuato con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto alla scadenza: sanzione amministrativa pari al 25% dell’imposta;
- versamento eseguito con un ritardo non superiore a 90 giorni: sanzione amministrativa pari a 12.5% dell’imposta (riduzione pari alla metà);
- versamento eseguito con un ritardo non superiore a 15 giorni: sanzione amministrativa pari a 0.83% per ciascun giorno di ritardo (riduzione pari a 1/12.5 per ogni giorno di ritardo).
Viene di seguito riportato il testo dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 aggiornato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 87/2024:
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore;
b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’ articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’ articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell’ articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;
b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , relativo alla violazione constatata ai sensi dell’ articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’ articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.