Ad oggi non esiste un atto normativo che elenchi o descriva espressamente tali violazioni, tuttavia può venirci in aiuto la Circolare 11 del 15 maggio 2019 emanata dalla Agenzia delle Entrate, proprio a seguito dell’emanazione del predetto DL 118/2018.

Si tratta di tutte quelle irregolarità formali commesse ai fini:

  • dell’IVA,
  • dell’IRAP,
  • delle imposte sui redditi,
  • delle relative addizionali e imposte sostitutive,
  • delle ritenute alla fonte.

Il concetto espresso dall’Agenzia delle Entrate è che la regolarizzazione può riguardare solo le violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo ma che possono comunque arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.

Si potrebbe interpretare tale documento nel senso che, vuoi per la particolarità del caso vuoi per nuovi adempimenti nel frattempo introdotti, in presenza di eventuali possibili ulteriori casistiche non citate tutto è compreso, sempre che si tratti di violazioni che non abbiano inciso sulla determinazione della base imponibile e del tributo.

L’opportunità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 è davvero interessante.

Basti evidenziare come questo istituto deflattivo possa sanare con una spesa minima alcune violazioni effettivamente onerose quali ad esempio le seguenti:

  • la mancata trasmissione telematica dei corrispettivi, se comunque considerati ai fini delle dichiarazioni e della liquidazione;
  • l’omessa comunicazione dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria.

Entrambe contemplate nella lista delle violazioni sanabili contenuta nella Circolare 11 sopra citata.

Nei casi in cui l’omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi o la trasmissione con dati incompleti o non veritieri non incide sulla corretta liquidazione del tributo, quindi appunto una violazione formale, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa fissa, pari a 100 euro per ciascuna trasmissione.

Leggermente diverso il caso della comunicazione al Sistema TS per la quale l’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs n. 175/2014, riporta:

In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000.

Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000

Si ricorda che sia per la mancata trasmissione dei corrispettivi che per l’omessa comunicazione al Sistema tessera Sanitaria la sanzione di 100 euro deve essere applicata a ogni documento senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico.

Vero è che dette omissioni sono tuttavia definibili tramite l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997 ma le qualsiasi cifre scaturenti dai suddetti calcoli non potranno mai essere paragonabili ai 200 euro di cui al presente istituto deflattivo.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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