Con un recente Comunicato stampa il MEF ha reso nota la possibilità per i soggetti interessati di provvedere, a partire dall’1.4.2021, alla registrazione ai nuovi regimi IVA disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate in vista dell’entrata in vigore della nuova disciplina IVA del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali. In particolare a decorrere dall’1.7.2021 saranno operativi:
O il regime c.d. “OSS” (One Stop Shop), applicabile:
– al commercio di beni a distanza spediti da uno Stato UE e destinati al consumo in un altro Stato UE, anche tramite un’interfaccia elettronica;
– ai servizi resi a consumatori finali soggetti ad IVA nello Stato in cui vengono utilizzati;
– il regime c.d. “IOSS” (Import One Stop Shop) applicabile al commercio di beni a distanza, di valore non superiore a € 150, importati da Stati extraUE e destinati al consumo in uno Stato UE.

Le predette novità applicabili alle vendite a distanza nei confronti di consumatori finali (privati)
possono essere così sintetizzate:
– le cessioni di beni intraUE sono rilevanti nello Stato UE di destinazione dei beni, ossia nello Stato dell’acquirente;
– in luogo delle attuali soglie previste dal singolo Stato UE (€ 35.000 / € 100.000) è prevista l’introduzione di un’unica soglia annuale di € 10.000 riferita a tutti gli Stati UE, al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello Stato del cedente;
in caso di superamento in corso d’anno della predetta soglia di € 10.000, l’IVA è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia;
– il cedente può evitare di identificarsi ai fini IVA nello Stato UE dell’acquirente, optando per il regime semplificato c.d. “MOSS” (ridenominato ora “OSS”).

In pratica il citato regime semplificato “MOSS” (Mini One Stop Shop) attualmente applicabile ai servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) è esteso anche alle vendite di beni e servizi effettuate nei confronti di consumatori finali.

NB Al fine di determinare la predetta soglia di € 10.000 va considerato non solo l’ammontare delle cessioni intraUE di beni ma anche quello delle prestazioni di servizi di telecomunicazione / teleradiodiffusione / elettronici a consumatori finali.

La nuova disciplina interessa anche le prestazioni di servizi rese a consumatori finali da parte di soggetti passivi UE non stabiliti nello Stato “di consumo” delle stesse, nonché le c.d. “vendite a distanza” di beni importati con destinazione in Italia ovvero in altri Stati UE di valore non superiore a € 150 non soggetti ad IVA all’importazione per i quali l’imposta è versata tramite il c.d. “IOSS”. Inoltre è previsto un regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione applicabile ai beni di valore non superiore a € 150, applicabile da parte dei soggetti che non utilizzano il predetto regime.

I nuovi servizi disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, che compongono il nuovo sistema di assolvimento dell’IVA centralizzato ed elettronico, sono i seguenti:
– “OSS non-UE” riservato ai soggetti passivi extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE;
– “OSS UE” utilizzabile dai soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con una stabile
organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE che spediscono /
trasportano beni a partire dall’Italia;
– “IOSS” riservato ai soggetti passivi domiciliati / residenti in Italia, extraUE con una stabile
organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE.

NB Merita inoltre evidenziare che i soggetti passivi stabiliti in Italia possono registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate per svolgere le funzioni di intermediario IOSS.

L’adesione ai predetti regimi consente di assolvere gli obblighi IVA in un solo Stato UE, evitando così l’identificazione in ogni Stato UE “di consumo”, con la presentazione di una specifica dichiarazione trimestrale e l’effettuazione di un unico versamento dell’IVA dovuta su tutte le operazioni in esame.

Lo studio resta a disposizione per eventuale assistenza e maggiori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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