Prende consistenza il “bonus affitti” per gli immobili a uso non abitativo, ovvero il credito d’imposta che spetta anche agli studi professionali oltre a diverse altre attività colpite dalla difficoltà di onerare i pagamenti delle locazioni a causa delle misure introdotte per fronteggiare il COVID-19.
Come noto, il D.L. Rilancio ha istituito un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Tale credito si applica anche agli esercenti attività d’impresa, arte o professione (con certi ricavi) e in particolare sono comprese le persone fisiche le delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.

Tuttavia, si rammenta che i beneficiari dovranno avere ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, e aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Questo credito d’imposta potrà essere utilizzato in diversi modi. In primis, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa. Ancora, potrà essere usato in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Infine, il credito potrà essere anche ceduto al locatore o al concedente, oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Per quest’ultimo caso si attende un provvedimento ad hoc che definirà le modalità attuative.

Codice tributo per l’utilizzo in compensazione

Intanto, le Entrate hanno attivato la possibilità di utilizzare in compensazione il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020. Tanto prevede la Risoluzione n. 32/E (qui sotto allegata) dello scorso 6 giugno, che ha istituito il codice tributo per l’utilizzo del credito in compensazione, tramite modello F24.

Il comma 6 del richiamato art. 28 prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Per consentire di utilizzare il credito d’imposta in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Sarà possibile utilizzare il codice tributo in sede di compilazione del modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate, inserendolo nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

I chiarimenti delle Entrate

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n. 14/E (qui sotto allegata) il credito d’imposta spetta a chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Nell’elenco dei beneficiari rientrano anche:
– imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
– enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
– stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), 5 del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
– persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR;
– soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190/2014;
– imprenditori e imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.

In cosa consiste

Il credito d’imposta è pari al 60% del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30% del canone nei casi contratti di affitto d’azienda. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

Si precisa che è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Qualora il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratti. Nelle ipotesi in cui il pagamento non sia ancora avvenuto, non sarà possibile fruire in via anticipata del credito, ma sarà possibile cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone.
Invece, se il canone è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Il calo del fatturato
Il beneficio spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso, ad esempio, che spetti il credito d’imposta solo per uno dei mesi elencati. La condizione del calo del fatturato si applica esclusivamente ai locatari esercenti attività economica, mentre per gli enti non commerciali non è prevista tale verifica con riferimento all’attività istituzionale.
Oltre a non aver conseguito nell’anno precedente flussi reddituali in misura superiore a 5 milioni di euro, andrà dimostrato che l’immobile per cui viene corrisposto il canone abbia una destinazione non abitativa e sia destinato allo svolgimento dell’attività istituzionale. La circolare, infine, chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività sopra menzionate.

Restiamo a disposizione per assistenza e chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share