La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), nell’ambito delle misure contenute al Capo III, riguardante i settori delle infrastrutture e dei trasporti, introduce anche alcune disposizioni relative al settore dell’autotrasporto.
Viene, infatti, autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2023, quale contributo per l’aumento del costo del carburante, in favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che utilizzano veicoli di categoria Euro 5 o superiore per attività di autotrasporto merci.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 503, autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2023, finalizzata al riconoscimento di un contributo alle imprese:
● aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia;
● esercenti le attività di trasporto previste all’articolo 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1), del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (D. Lgs. n. 504/1995), ossia attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
● iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Tale contributo è «volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro o superiore utilizzati per l’esercizio delle predette attività».
Le suddette disposizioni, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Risultano, pertanto, esclusi dalla disposizione in commento:
● gli esercenti attività di trasporto di persone (articolo 24-ter, comma 2, lett. b);
● le persone fisiche esercenti attività di trasporto merci, pur se iscritte al predetto albo nazionale (articolo 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1), dovendosi intendere il termine “imprese” utilizzato nel suddetto comma 503 in esame come riferito alle sole “persone giuridiche” contemplate dalla medesima lett. a), n. 1);
● le persone fisiche o giuridiche esercenti attività di trasporto merci, munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nel relativo elenco (articolo 24-ter, comma 2, lett. a), n. 2);
● le imprese che effettuano autotrasporto merci, stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea (articolo 24-ter, comma 2, lett. a), n. 3).
Decreto attuativo entro il 31 marzo 2023 – Il successivo comma 504 stabilisce che, sarà un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2023, a stabilire le modalità ed i termini per l’erogazione del contributo summenzionato.
Le disposizioni in commento, s’inseriscono nel quadro delle misure di sostegno al settore dell’autotrasporto, da ultimo previste dall’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 144/2022 (c.d. decreto “Aiuti ter”) e dall’articolo 7, del D.L. n. 176/2022 (c.d. decreto “Aiuti quater”).
Nel dettaglio, l’articolo 7 appena citato, dispone che i contributi già previsti dall’articolo 14 del D.L. n. 144/2022 per il sostegno al settore dell’autotrasporto merci, siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia e sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, delegando ogni relativo adempimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il sopra citato articolo 14, a sua volta, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per il 2022, di cui 85 milioni destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci e 15 milioni destinati al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada.