La nuova formulazione dell’articolo 19 D.P.R. 633/1972, così come modificata dal D.L. 50/2017, prevede che il diritto alla detrazione dell’Iva sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui è sorto.

Invero, affinché il diritto alla detrazione possa dirsi effettivamente sorto è necessario che si verifichi una duplice condizione:

  • l’effettuazione dell’operazione (c.d. presupposto sostanziale);
  • il possesso della fattura di acquisto (c.d. presupposto formale).

Siffatte regole trovano applicazione dalle fatture datate con decorrenza 1° gennaio 2017. Per le fatture di acquisto delle annualità precedenti, quindi fino al 2016, opera il vecchio regime, secondo cui la detrazione poteva essere fatta valere entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al secondo anno successivo a quello in cui il relativo diritto era sorto.

L’articolo 14 D.L. 119/2018, modificando l’articolo 1 D.P.R. 100/1998, non ha fatto altro che chiudere il cerchio delle novità, sdoganando la retrodetrazione dell’Iva, per cui la detrazione dell’Iva può essere esercitata già nella liquidazione del mese o del periodo di effettuazione dell’acquisto, a condizione che la relativa fattura sia ricevuta e registrata entro il 15 del mese in cui scade il termine per la liquidazione. Ciò sempreché il possesso del documento e la registrazione dell’acquisto non avvengano nell’anno successivo rispetto all’effettuazione dell’operazione; infatti, in tale ipotesi il diritto alla detrazione sorge e quindi può essere esercitato dall’anno di ricevimento della fattura.

Alla luce di quanto detto, con riferimento alle fatture emesse nelle ultime settimane del 2018, al fine di comprenderne l’anno di “competenza” per la detrazione, occorre individuare il momento nel quale sono state ricevute.

Ebbene, se la fattura di acquisto è stata emessa e ricevuta entro il 31 dicembre 2018 allora la detrazione:

  • andava esercitata in una delle liquidazioni periodiche del 2018 oppure, in caso di dimenticanza,
  • potrà essere esercitata direttamente nella dichiarazione Iva 2019 che andrà presentata entro il prossimo 30 aprile. In tal caso la fattura va registrata in un apposito sezionale del registro Iva e la detrazione non dovrà avvenire nel rigo VF24 “variazioni e arrotondamenti d’imposta”, bensì nei righi da VF1 a VF13.

Lo stesso trattamento – detrazione direttamente nella dichiarazione Iva 2019 – dovrà essere applicato alle fatture emesse alla fine del 2017, ricevute solo nel 2018 e non inserite nelle liquidazioni periodiche del 2018, siccome il relativo anno di “competenza” per la detrazione è il 2018. Inoltre, nella dichiarazione Iva 2019, potrà essere detratta anche l’Iva delle fatture di acquisto del 2016 ricevute nell’anno e “lasciate nel cassetto”, poiché, applicando le vecchie regole, la relativa imposta può essere portata in detrazione con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Diversamente, le fatture di acquisto emesse alla fine del 2018 e ricevute solo nel 2019 sono di competenza del 2019; pertanto, l’Iva poteva e potrà essere portata in detrazione nell’ambito delle liquidazione periodiche del 2019 oppure, da ultimo, nella dichiarazione Iva 2020 con registrazione del documento entro il 30 aprile 2020 nel sezionale ad hoc del registro Iva acquisti.

Resta fermo che se, in base alle regole attuali, si sconfina il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricevimento della fattura, la detrazione non è persa e l’Iva può essere recuperata presentando una dichiarazione integrativa a favore in modo da correggere l’omissione che ha determinato l’emersione di una minore eccedenza detraibile.

Fino al 2018 le fatture venivano emesse in modalità cartacea, sicché per individuare il momento di ricevimento delle stesse – ove non risultante sostanzialmente da posta elettronica certificata o raccomandata A.R. – occorre avere riguardo alla rilevazione del costo in contabilità.

Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Tratto da ecnews.it

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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