Le reti di imprese, anche se dotate di soggettività giuridica, non sembrano avere il merito creditizio sufficiente per essere considerate entità finanziabili. Le imprese aderenti possono invece ottenere vantaggi nell’accesso al credito dovuti a un miglioramento del loro rating.

Il contratto di rete è uno strumento che consente alle imprese di qualsiasi natura, dimensione e settore merceologico di appartenenza di aggregarsi e collaborare per la realizzazione di progetti e obiettivi comuni, pur mantenendo la propria autonomia e specificità. Lo scopo che le imprese, soprattutto PMI, si prefiggono di raggiungere attraverso questa forma di aggregazione è quello di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato. La realizzazione del progetto comune richiede spesso il reperimento e la disponibilità di mezzi finanziari esterni: si tratta allora di stabilire se la rete di imprese “in quanto tale” possa essere destinataria di prestiti da parte delle banche, oppure se i soggetti finanziabili siano solo le imprese appartenenti alla rete, singolarmente considerate.

E’ necessario considerare che, nella grande varietà e flessibilità dei contratti di rete, si possono individuare due tipologie essenziali:

  1. Una prima tipologia è rappresentata dalle cosiddette reti “leggere” o “contratto”, che sono sprovviste di soggettività giuridica e che svolgono nella maggior parte dei casi un’attività solo interna, senza alcun coinvolgimento di soggetti esterni alle imprese “retiste”. In questo caso è preclusa la possibilità di accedere direttamente al credito bancario; solo le singole imprese aderenti alla rete sono legittimate a ricevere finanziamenti.
  2. Una seconda tipologia è invece costituita dalle reti “soggetto” che, attraverso l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, acquisiscono la soggettività giuridica. In questo caso è possibile richiedere e ricevere finanziamenti; infatti, in conseguenza dell’acquisizione della soggettività giuridica, la rete può assumere la veste di controparte contrattuale della banca.

In entrambi i casi, è comunque prevista l’erogazione di prestiti di medio-lungo termine che, pur essendo finalizzati a effettuare investimenti strumentali all’attuazione del programma di rete o alla realizzazione delle iniziative previste nel progetto comune, hanno comunque come destinatarie le singole imprese retiste e non la “rete”; la durata medio-lunga di tali finanziamenti si giustifica con la loro strumentalità all’attuazione del programma di rete, di norma articolato in un arco temporale di alcuni anni. Anche le procedure predisposte dal sistema bancario per l’attribuzione di un rating alla rete sembrano essere finalizzate non tanto alla concessione di finanziamenti alla “rete” come tale, ma a quel valore aggiunto che il contratto di rete e la sua realizzazione può portare alle imprese aderenti.

Le banche ritengono, infatti, che l’appartenenza alla rete, in presenza di determinati elementi quali la credibilità e la sostenibilità economico-finanziaria del programma proposto, possa innescare dei comportamenti virtuosi e possa quindi rappresentare un coefficiente migliorativo del rating delle singole imprese, determinando un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, soprattutto in termini di costo dei finanziamenti.

Studio Frisacco resta a disposizione per approfondimenti ed assistenza.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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