Il trust si considera trasparente quando vi sono dei beneficiari individuati con il diritto a “percepire” i frutti dei beni in trust, e quindi c’è una capacità contributiva in capo ai beneficiari.

Il trust è opaco quando c’è discrezionalità da parte del trustee nell’effettuare l’attribuzione del reddito (oltre ovviamente nel caso in cui i beneficiari non fossero individuati).

La determinazione del reddito imponibile è la stessa per entrambe le fattispecie, anche se cambia la modalità di tassazione: nel caso del trust trasparente il reddito determinato nel Modello Unico del trust concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari, mediante l’imputazione “per trasparenza”, mentre il trust opaco assolve direttamente l’Ires sul reddito determinato.

La disciplina che si rende applicabile è quella di determinazione del reddito degli enti non commerciali, ai quali è assimilato il Trust, da un punto di vista fiscale, ai sensi della previsione contenuta nella lettera c) del primo comma dell’articolo 73 del Tuir.

Per quanto riguarda innanzitutto gli immobili disposti in trust, se questi sono situati nel territorio dello Stato il reddito ad essi correlato è un reddito fondiario e deve concorrere a formare il reddito complessivo in proporzione al periodo di possesso:

  • nel caso in cui l’immobile non sia locato, deve essere dichiarato il reddito medio ordinario dato dalla rendita catastale rivalutata (se l’immobile è di interesse storico ed artistico si applica la riduzione del 50%);
  • se l’immobile è locato, va dichiarato il maggiore fra il canone risultante dal contratto, ridotto del 15% per le spese di manutenzione e riparazione documentate ed effettivamente sostenute, e il reddito medio ordinario (per gli immobili di interesse storico ed artistico la riduzione è del 35%);

Nel caso in cui un immobile disposto in trust sia adibito ad abitazione principale non spetta comunque la deduzione dal reddito complessivo del trust o del beneficiario che vi dimora abitualmente: infatti la deduzione di cui all’articolo 10 comma 3 bis del Tuir spetta esclusivamente alle persone fisiche.

Qualora l’immobile non sia situato in Italia, si applicano gli articoli 67 comma 1 lettera f) e 70 comma 2 del Tuir ed il reddito rientra nella categoria dei redditi diversi.

Per quanto riguarda i redditi di capitale ed i redditi diversi di natura finanziaria valgono le disposizioni del titolo I del Tuir e quindi la tassazione che si rende applicabile è analoga a quella della persona fisica.

Se nel trust sono disposte partecipazioni in società di capitali, i dividendi ricevuti, dal periodo d’imposta 2014, concorrono a formare il reddito del trust nella misura del 77,74%.

Se il trust è opaco, paga quindi il 27,5% sul 77,74% dell’importo ricevuto, arrivando ad una tassazione complessiva del 43% (tenendo conto dell’Ires già versata dalla società partecipata), che si avvicina a quella della persona fisica che detiene una partecipazione qualificata.

Se invece il trust è trasparente, il reddito pari al 77,74% dei dividendi ricevuti viene trasferito ai beneficiari e la tassazione diventa quindi particolarmente gravosa.

Nel caso in cui nel trust sia disposta una partecipazione in una società di persone, il reddito prodotto dalla società viene imputato per trasparenza al trust, che, se opaco, su di esso paga il 27,5% di Ires.

Qualora le partecipazioni disposte in trust vengano cedute, il trust non commerciale realizza un reddito diverso: se la partecipazione è qualificata la plusvalenza concorre nella misura del 49,72% a formare il suo reddito complessivo, al netto delle minusvalenze realizzate nel corso del periodo d’imposta o riportate a nuovo da precedenti periodi di imposta. Se il trust è opaco, quindi, l’imposizione complessiva è pari al 13,673%.

Laddove ad essere ceduta sia invece una partecipazione non qualificata, il trust soggiace all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% (quindi la tassazione è praticamente doppia rispetto al caso della partecipazione qualificata).

I redditi per i quali sono previste imposte sostitutive o ritenute a titolo di imposta applicate dall’intermediario non sono invece oggetto di dichiarazione. Sugli interessi maturati sugli importi depositati nel conto corrente del trust, quindi, è la banca ad operare direttamente la ritenuta del 26% e nulla deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del trust.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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