Oltre ai principi contabili OIC, esistono dei principi adottati a livello internazionale, tali vengono chiamati IAS/IFRS. In questo articolo troverete la loro definizione, come sono strutturati, le loro caratteristiche e le differenze con i principi OIC.

Quali sono i criteri dei principi contabili internazionali IAS/IFRS?

I principi contabili internazionali IAS/IFRS si basano su una serie di criteri:

  • Il primato della sostanza sulla forma;
  • L’approccio patrimoniale, priorità dello stato patrimoniale sul conto economico);
  • Il principio di neutralità;
  • Il principio della prudenza;
  • Valutazione secondo il fair value delle attività e delle passività;
  • La priorità data alla visione dell’investitore;
  • Lo spazio importante dato all’interpretazione,
  • L’assenza di testi specifici per il settore.

Inoltre le informazioni contabili devono essere comprensibili, rilevanti, importanti a livello contabile e affidabili. E’ importante ribadire il concetto secondo il quale I principi contabili internazionali sono stati creati per assicurare la trasparenza dei conti delle società quotate e si basano su tre principi principali:

  • Completezza: il bilancio deve riflettere l’attività dell’azienda e favorire la scomparsa delle informazioni fuori bilancio;
  • Comparabilità: i bilanci sono standardizzati e identici per tutte le aziende;
  • Neutralità: le norme non devono lasciare alle imprese alcun margine di manovra nella gestione dei loro conti.

Così, gli standard IFRS stabiliscono principi piuttosto che regole contabili, lasciando alle aziende un ampio margine di manovra.

I principi contabili IAS/IFRS

I principi contabili internazionali fino al 2001 si chiamavano IAS (International Accounting Standard), poi con il loro aggiornamento il nome è mutato in IFRS (International Financial Reporting Standard).

I principi IAS/IFRS sono emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board) e la loro funzione è quella di armonizzare le regole contabili dei paesi membri dell’Unione Europea, in modo da rendere comparabili le informazioni contenute nei bilanci delle varie aziende nei vari paesi.

In Italia, sono presenti alcune categorie di società che sono obbligate ad adottare i principi IAS/IFRS nel processo di redazione del bilancio. All’interno di queste categorie ci sono quelle quotate nei mercati finanziari regolamentati e definite nell’art. 2 del d.lgs. 38/05:

  • società quotate, cioè quelle che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi stato membro dell’Unione Europea;
  • società emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, sebbene non quotati in mercati regolamentati;
  • banche, società finanziarie italiane e società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano banche o gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, istituti di moneta elettronica ed istituti di pagamento;
  • società consolidate da quelle per le quali vige l’obbligo di adozione dei principi contabili internazionali, fatta eccezione per le società minori che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’art. 2435-bis C.C.;
  • imprese di assicurazione quotate, ovvero quelle che redigono il bilancio consolidato del gruppo assicurativo.

Secondo questo articolo alcune tipologie di società non quotate hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare nella redazione del bilancio i principi contabili internazionali IAS/IFRS o quelli nazionali. Restano escluse dall’adozione di questi principi le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Differenze tra principi contabili OIC e IAS/IFRS

Valore diverso del principi di prudenza

Esempi:

  • criterio del costo non unico e non prevalente;
  • assenza del principio di realizzazione dei proventi per l’iscrizione in bilancio (introduzione del prospetto OCI other comprensive income, ovvero un prospetto contabile che accoglie i costi/ricavi imputati direttamente a patrimonio netto e non ancora realizzati. Questo prospetto serve a giustificare le movimentazioni di patrimonio netto, palesando la scarsa rilevanza del principio della prudenza).

Conseguenze:

  • facoltà di valutazioni al fair value;
  • variabilità dei valori esposti in bilancio, fluttuanti in base alle condizioni ambientali e dall’andamento del mercato e dei tassi;
  • impossibilità di utilizzo del criterio LIFO, nonostante risulti essere il metodo più utilizzato in Italia per la valorizzazione delle rimanenze di beni fungibili, esso non è previsto nei principi contabili internazionali. Ciò è dovuto al fatto che tale criterio potrebbe creare riserve di valore, non espresse dal patrimonio netto;
  • iscrizione nel conto economico di proventi e oneri derivanti da valutazioni di attività al fair value;
  • come oggetto di calcolo il cash flow statement oltre alle disponibilità liquide , considera anche i mezzi equivalenti, ovvero gli investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che possono essere facilmente convertiti in valori di cassa;
  • hanno forza di legge, in quanto promulgati dalla direttiva europea 1126/2008.

Motivazioni:

  • tutelare gli interessi degli investitori;
  • rispondere alle esigenze dei Paesi in cui le aziende hanno una proprietà diffusa.

Centralità delle informazioni relative ai flussi di cassa rispetto al reddito

  • Obbligatorietà del cash flow statement o rendiconto finanziario

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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