La Legge di Bilancio 2017 ha riformato il regime contabile delle imprese in contabilità semplificata, introducendo il principio di cassa. L’unica alternativa, per continuare ad applicare il regime per competenza economica, è quella dell’opzione al regime contabile ordinario.

Dal 2017 la contabilità semplificata di commercianti ed artigiani (agenti si commercio, idraulici, elettricisti, imbianchini, falegnami, centro elaborazione dati, ecc.) viene equiparata a quella già in vigore per i professionisti (medici, psicologi, consulenti, avvocati, architetti, ingegneri, sportivi,  pubblicitari, ecc.).  In pratica, il reddito dei soggetti in contabilità semplificata viene determinato facendo riferimento ai ricavi effettivamente incassati, a prescindere dalla competenza economica (principio che caratterizzava il regime d’impresa).

Per un piccolo artigiano o commerciante il ritardato pagamento di una fornitura si poteva tradurre in una grave difficoltà di carattere finanziario. La Legge di Stabilità 2017 ha quindi introdotto la regola del  reddito secondo il principio di cassa anche per le imprese in contabilità semplificata. Ciò comporta che il relativo reddito si calcolerà esclusivamente con riferimento a quanto effettivamente incassato, come avviene nel caso dei professionisti.

Ricordiamo che, alcune complicazioni, possono verificarsi in relazione alle imprese dotate ingenti di rimanenze iniziali, ad esempio ditte immobiliari. In questo caso è opportuno valutare il passaggio al regime ordinario (cfr. articolo specifico Studio Frisacco).

I professionisti titolari di partita IVA, le ditte individuali e le società, possono oggi avvalersi di tre differenti regimi contabili:

Regime contabile Limite ricavi attività di prestazioni di servizi Limite di ricavi altre attività
Regime semplificato delle imprese minori ricavi < 400.000 euro ricavi < 700.000 euro
Regime contabile ordinario ricavi > 400.000 euro ricavi > 700.000 euro
Regime contabile forfettario *(agevolato) ricavi max 30.000 euro ricavi max 50.000 euro

*Per il regime forfettario sono previsti più limiti di ricavi per ogni codice ateco relativo all’attività svolta.

Per ditte individuali e società di persone in contabilità semplificata consigliamo:

  • di adottare il sistema dei registri iva integrati e, alla fine del periodo d’imposta, stampare l’elenco dei documenti annotati e procedere con le relative verifiche;
  • di compilare di un report con i ricavi ed i costi non incassati e non pagati, in modo di poter effettuare le rettifiche ai fini delle imposte sui redditi.

Ai fini della determinazione del reddito fiscale delle imprese in contabilità semplificata è possibile avvalersi di tre metodi previsti dal nuovo articolo 18 del d.p.r. 600/1973:

  • Registro degli incassi e pagamenti (RIP);
  • Registri Iva integrati (RII);
  • Registri Iva con opzione comma 5.

Analizziamo quindi sinteticamente i tre metodi utilizzabili per la determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette nel caso dei semplificati nel nuovo regime di cassa 2017.

  • Calcolo reddito semplificati per cassa nel metodo del registro incassi e pagamenti (RIP)

Il primo metodo di calcolo (RIP) per il reddito dei semplificati per cassa 2017 è il metodo più complesso poiché aumenta i controlli dei movimenti finanziari, rendendo questa contabilità molto più vicina a quella del regime ordinario piuttosto che del regime semplificato.

In ogni caso potrebbe essere particolarmente vantaggioso adottare questo metodo nel caso di contribuenti che si avvalgono del regime IVA per cassa.

  • Calcolo reddito semplificati: regime di cassa nel metodo dei registri IVA integrati

Il secondo metodo previsto dal nuovo articolo 18 del d.p.r. 600/1973 per il calcolo del reddito fiscale nel caso dei semplificati per cassa è quello dei registri IVA integrati.

In questo caso il metodo è lo stesso di quello previsto dal DL 695/96 per i professionisti; in particolare, occorre annotare i costi fuori campo IVA oltre ovviamente alle fatture emesse e ricevute. Alla fine dell’esercizio occorre poi annotare quelle fatture (già registrate ai fini iva) per le quali non è avvenuto il pagamento o la riscossione. Il calcolo del reddito da indicare nel quadro RG della dichiarazione dei redditi avverrà per differenza fra questi ultimi due valori.

  • Calcolo reddito semplificati: regime di cassa nel metodo della registrazione o metodo opzione comma 5

Probabilmente si tratta del metodo di calcolo del reddito per i contribuenti aderenti al nuovo regime di cassa per le contabilità semplificate più adatto per i dettaglianti, ovvero per coloro che normalmente incassano subito il corrispettivo (bar, parrucchieri, ecc.) ma pagano con piccole dilazioni i propri fornitori.

Il nuovo articolo 18 del d.p.r. 600/1973 recita: “Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento”.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

2 commenti a “Il regime contabile semplificato dei professionisti e delle imprese”
  1. Gentile dr. Frisacco, vorrei chiederLe un’informazione ed un preventivo per la tenuta della contabilità e la dichiarazione dei redditi: sono un medico, con due studi e alcuni collaboratori. Posso chiamarla e fissare un appuntamenteo? Grazie molte. CB

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