Il regime per cassa rappresenta il regime naturale delle imprese minori, tuttavia, i soggetti che rientrano anche nei parametri per applicare il regime forfettario, per accedere al nuovo regime, devono esprimere una specifica opzione.

È uno degli interessanti chiarimenti contenuti nella circolare AdE 11/E del 13/4/17 che risolve alcuni dubbi interpretativi sulla determinazione della base imponibile Irpef e Irap improntata al criterio di cassa, sugli adempimenti contabili nonché sulle opzioni, legati al nuovo regime introdotto dall’ultima legge di Stabilità.

Il regime per cassa trova applicazione dal 2017 per le imprese ammesse, per tale annualità, alla contabilità semplificata, avendo conseguito (o percepito per i forfettari) nel corso del 2016 un ammontare di ricavi (articolo 85 Tuir) e dividendi/interessi (articolo 89 Tuir) non superiore a 400.000 euro, in caso di prestazioni di servizi, o 700.000 euro, in caso di cessione di beni.

Chi inizia l’attività nel 2017, può tenere la contabilità semplificata fin da quest’anno, se presume di percepire – principio di cassa – ricavi per un ammontare, ragguagliato all’anno, non superiore alla soglia della categoria di appartenenza.

Ciò vale, però, solo per le imprese considerate minori dall’articolo 18 del D.P.R. 600/1973, ossia i seguenti soggetti:

  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del Tuir;
  • imprese familiari e aziende coniugali;
  • società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
  • società di armamento e le società di fatto;
  • enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata.

Qualora l’impresa soddisfi sia il requisito soggettivo sia il requisito dimensionale legato ai ricavi, il regime per cassa rappresenta il regime naturale. Ciò significa che l’ingresso non è subordinato ad alcuna opzione.

Al riguardo, la circolare precisa che possono accedere al regime per cassa anche i soggetti il cui regime naturale è quello forfettario.

Tuttavia, queste imprese, che possiedono i requisiti per accedere a entrambi i regimi, al fine di adottare il regime per cassa, devono esprimere una specifica opzione:

  • assumendo un comportamento concludente in tal senso e
  • comunicando la scelta nella dichiarazione Iva

Sul punto dubbi applicativi potrebbero sorgere relativamente all’anno di apertura dell’attività. Infatti, in questa circostanza il regime per cassa rappresenta il regime naturale – adottabile senza opzione – solo laddove il contribuente non rispetti le condizioni per applicare il forfettario.

Ad ogni modo, l’uscita dal regime per cassa può avvenire:

  • per il superamento dei limiti quantitativi imposti dalla norma;
  • per opzione per il regime ordinario.

L’opzione per la contabilità ordinaria, vincolante per un triennio, ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la scelta è effettuata fino a revoca e si esercita per comportamento concludente, dandone comunicazione in sede di dichiarazione Iva (quadro VO).

La circolare fornisce poi alcune importanti indicazioni in ordine alle opzioni espresse precedentemente all’entrate in vigore del nuovo regime per cassa sulla scorta del principio contenuto nell’articolo 1 del D.P.R. 442/1997, secondo cui è consentita, in deroga al vincolo triennale, “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative”.

In particolare, viene chiarito che:

  • i soggetti che nel 2016 hanno optato per il regime di contabilità ordinaria possono, dal 1° gennaio 2017, revocare la scelta effettuata e accedere al regime per cassa. Coloro che, invece, intendono continuare ad applicare il regime di contabilità ordinaria non devono effettuare alcuna opzione, intendendosi tacitamente rinnovata per un anno;
  • i soggetti che per il 2017 hanno tacitamente rinnovato l’opzione per la contabilità ordinaria possono revocare nel 2018 la scelta operata per applicare il regime semplificato. Ciò ragione del fatto che i chiarimenti relativi al regime per cassa sono stati resi solo in corso d’anno.

Infine, interessanti precisazioni riguardano anche l’opzione – vincolante per almeno un triennio – per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e pagamenti.

La scelta in tal senso può essere fatta valere da tutti i soggetti Iva; rimangono esclusi dalla facoltà solo i soggetti che effettuano operazioni fuori campo Iva e che non sono tenuti agli adempimenti contabili ai fini Iva (ad esempio i residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia).

In caso di opzione per l’utilizzo dei registri Iva anche ai fini delle imposte sui redditi opera una presunzione assoluta in base alla quale:

  • i costi sostenuti si considerano pagati – e quindi deducibili – al momento della registrazione del documento contabile (anche dopo due anni dall’operazione), non rilevando l’effettivo esborso finanziario;
  • i ricavi si considerano incassati al momento della registrazione delle fatture, non rilevando il periodo di liquidazione periodica in cui va computata l’Iva a debito. Ciò significa che il ricavo di una fattura di vendita emessa il 30 dicembre 2017 e registrata il 3 gennaio 2018 va tassato nel 2018.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Articolo tratto da Euroconference News.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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