DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONI
commi da 153 a 159

È confermata la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato
delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021 (in
generale, 2019, 2020 e 2021), risultanti dalle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR n.
600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 per le quali il termine di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 2,
D.Lgs. n. 462/97 (30 giorni dal ricevimento della comunicazione) non è ancora scaduto all’1.1.2023,
ovvero recapitate successivamente a tale data.
A tal fine è richiesto il pagamento, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (a pena di
inefficacia della definizione):
O delle imposte / contributi previdenziali dovuti;
O degli interessi / somme aggiuntive;
O della sanzione ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto al 10%), senza alcuna riduzione delle
imposte non versate / versate in ritardo.
Inoltre, le somme risultanti dalle comunicazioni di irregolarità (a prescindere dal periodo d’imposta cui
si riferiscono) il cui pagamento rateale ai sensi dell’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 è ancora in corso
all’1.1.2023, per le quali, come specificato nella Relazione illustrativa non sia intervenuta la decadenza
dalla rateazione, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte
/ contributi previdenziali, interessi / somme aggiuntive nonché della sanzione ridotta del 3%.
Il pagamento rateale prosegue (a pena di inefficacia della definizione) con le modalità ed i termini
ordinari previsti dal citato art. 3-bis.

NBQuanto versato fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, è
definitivamente acquisito e non è rimborsabile.

PROROGA NOTIFICA CARTELLE DI PAGAMENTO
È confermato il differimento di 1 anno del termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett.
a), DPR n. 602/73, per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle somme dovute a seguito
di controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 (in
generale, 2019).
Di conseguenza la cartella può essere notificata entro il quarto (anziché terzo) anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica /
ultima rata se il termine di versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31.12
dell’anno in cui la dichiarazione è presentata.
RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE
È confermata la modifica dell’art. 3-bis, comma 1, D.Lgs. n. 462/97, per effetto della quale le somme
dovute a seguito di:
O controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis;
O controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo a prescindere dal
relativo ammontare (in precedenza per importi superiori a € 5.000 la rateizzazione era consentita
in un massimo di 8 rate trimestrali).

REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI – commi da 166 a 173

È confermata la possibilità di regolarizzare le irregolarità / infrazioni / inosservanze degli obblighi o
adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini
IRPEF / IRES / IRAP e IVA e sul relativo pagamento, commesse fino al 31.10.2022.
Al fine del perfezionamento della regolarizzazione sono richiesti:
O la rimozione dell’irregolarità / omissione;
O il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, da
effettuare in 2 rate di pari importo entro il 31.3.2023 e il 31.3.2024.
La regolarizzazione è esclusa per:
O gli atti di contestazione / irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di
collaborazione volontaria ex art. 5-quater, DL n. 167/90;
O l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all’estero;
O le violazioni già contestate con atti divenuti definitivi all’1.1.2023.

NBPer le violazioni formali commesse fino al 31.10.2022 oggetto di un PVC, sono differiti di
2 anni i termini ex art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 472/97 per la notifica degli atti di contestazione
/ irrogazione delle sanzioni e pertanto la stessa può intervenire entro il 31.12 del settimo
(anziché quinto) anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

“RAVVEDIMENTO SPECIALE” VIOLAZIONI TRIBUTARIE – commi da 174 a 178

É confermata, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione
(c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei predetti commi
da 153 a 159 e da 166 a 173 (ossia, risultanti da comunicazioni di irregolarità o violazioni formali)
riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (in generale, 2021)
e a periodi d’imposta precedenti.

NBIn sede di approvazione è specificato che le violazioni devono essere riferite a “dichiarazioni
validamente presentate” e pertanto non è possibile regolarizzare la dichiarazione
omessa, ossia presentata oltre 90 giorni dal termine.

Al fine della regolarizzazione è richiesto il versamento di 1/18 del minimo della sanzione, oltre
all’imposta e agli interessi.
Il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero in 8 rate trimestrali di pari importo,
con scadenza della prima rata il 31.3.2023; sulle rate successive, da corrispondere entro il 30.6,
30.9, 20.12 e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi, la cui misura, in sede di approvazione,
è stata fissata al 2%, in luogo della misura del tasso legale.
La regolarizzazione si perfeziona con:
O la rimozione dell’irregolarità / omissione;
O il versamento entro il 31.3.2023 di quanto dovuto / prima rata.
Il “ravvedimento speciale”:
O è consentito per le violazioni non ancora contestate alla data di versamento di quanto dovuto
/ prima rata, con atto di liquidazione, accertamento o recupero, di contestazione / irrogazione
delle sanzioni, compresi gli avvisi bonari ex art. 36-ter, DPR n. 600/73;
O è escluso per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite / detenute all’estero.

NBÈ espressamente previsto che resta ferma la validità dei ravvedimenti già effettuati
all’1.1.2023.

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

ADESIONE / DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO – commi da 179 a 185

É confermata, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la possibilità di definire
gli atti di accertamento, purché, come evidenziato nella Relazione illustrativa, non impugnati e per i
quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’Agenzia entro il
31.3.2023.
In particolare è prevista l’applicazione della sanzione ridotta a 1/18 del minimo con riferimento a:
O accertamenti con adesione ex artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 218/97 relativi a:
– PVC consegnati entro il 31.3.2023;
– avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023 e
quelli notificati successivamente, entro il 31.3.2023;
O atti di accertamento con adesione relativi agli inviti “obbligatori” ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218/97
notificati entro il 31.3.2023.
La definizione in acquiescenza ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 relativa a:
O avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023
e quelli notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il
versamento della sanzione irrogata ridotta a 1/18, entro il termine per presentare il ricorso;
O atti di recupero non impugnati ed ancora impugnabili all’1.1.2023 e a quelli notificati dall’Agenzia
delle Entrate successivamente, entro il 31.3.2023, richiede il versamento della sanzione irrogata
ridotta a 1/18 e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.
Le somme dovute, che non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione,
possono essere rateizzate in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro
l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
La definizione in esame è esclusa per gli atti ammessi alla procedura di collaborazione volontaria
ex art. 5-quater, DL n. 167/90.
È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI – commi da 186 a 205

È confermata la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di
cui è parte l’Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Dogane, avente ad oggetto, come precisato nella
citata Relazione illustrativa, atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e
altri atti).
In particolare la nuova definizione riguarda le controversie:
O pendenti all’1.1.2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello presso la Corte di
Cassazione e anche a seguito di rinvio;
O il cui ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro l’1.1.2023 e per le quali,
alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si è concluso con
pronuncia definitiva.

NBLa definizione in esame è esclusa con riferimento alle liti riguardanti, anche solo in parte:
O le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n.
2007/436/CE, 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/EU, Euratom del
Consiglio, nonché l’IVA riscossa all’importazione;
O le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n.
2015/1589.

È demandata all’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni attuative della novità in esame.

Merita evidenziare che entro il 31.3.2023 gli Enti territoriali possono stabilire l’applicazione
delle suddette disposizioni alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui gli
stessi sono parte.

Per espressa previsione, in alternativa alla definizione agevolata in esame, per i giudizi pendenti
dinanzi alla Corte di Cassazione resta ferma la possibilità prevista dall’art. 5, Legge n. 130/2022
(Informativa SEAC 6.9.2022, n. 271).
COSTO DELLA DEFINIZIONE
Al fine della chiusura della lite è richiesto il pagamento di un importo pari al valore della controversia,
individuato ai sensi dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92, ossia all’importo del tributo al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Se la controversia è relativa esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.

NBIn caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la definizione richiede il versamento del
90% del valore della controversia.

In caso di soccombenza dell’Agenzia nell’ultima / unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
depositata all’1.1.2023, la controversia può essere definita con il pagamento di una percentuale del
valore della lite differenziata a seconda del grado di giudizio, ossia:
O del 40% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
O del 15% del valore della lite in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
In caso di accoglimento parziale del ricorso ovvero di soccombenza ripartita tra il contribuente
e l’Agenzia, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni è dovuto:
O per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia;
O in misura ridotta (40% – 15%) per la parte di atto annullata.
Per le controversie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l’Agenzia risulti
soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, la definizione richiede il versamento di un importo
pari al 5% del valore della controversia.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni sono definibili applicando le seguenti
percentuali al valore della controversia.

Controversie relative alle sanzioniSomme dovute per la definizione della lite
Non collegate ai tributi
(ad esempio, sanzioni all’intermediario
relative alla trasmissione telematica delle
dichiarazioni ex art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/97)
Soccombenza Agenzia nell’ultima / unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare sul
merito / ammissibilità dell’atto introduttivo
del giudizio, depositata all’1.1.2023
15%
Negli altri casi40%
Collegate ai tributi
(irrogate a seguito di violazioni c.d.
sostanziali, ossia incidenti sulla
determinazione e sul pagamento del tributo,
quali, ad esempio, sanzione di omessa
o infedele dichiarazione e sanzione di
omesso o ritardato versamento)
Nessun importo a titolo di sanzioni se il rapporto
relativo ai tributi è stato definito anche con modalità
diverse dalla definizione in esame

DOMANDA DI DEFINIZIONE
Il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, colui che vi è subentrato ovvero che ne ha
la legittimazione, deve presentare entro il 30.6.2023 un’apposita domanda di definizione.

Per ciascuna controversia autonoma, ossia relativa a ciascun atto impugnato:
O va presentata una distinta domanda (esente da bollo);
O va effettuato un distinto versamento.

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE
La definizione si perfeziona per effetto:
O della presentazione dell’apposita domanda;
O del pagamento degli importi dovuti o della prima rata;
entro il 30.6.2023.
È consentito rateizzare quanto dovuto (massimo 20 rate trimestrali) in presenza di importi
superiori a € 1.000.
Il pagamento delle rate successive alla prima, sulle quali sono dovuti gli interessi nella misura del
tasso legale, deve essere effettuato entro il 30.9, 20.12, 31.3 e 30.6 di ciascun anno.

Modalità di versamentoTermini di versamento
Importi dovutiPeriodicità
Fino a € 1.000Unica soluzione30.6.2023
Oltre € 1.000Unica soluzione30.6.2023
Max 20 rate trimestraliPrima rata 30.6.2023
Rate successive 30.9, 20.12, 31.3 e 30.6 di ciascun
anno a partire dal 2023.

È esclusa la compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione.

NBIn mancanza di importi da versare la definizione si perfeziona con la presentazione della
domanda.

Va infine considerato che:
O dagli importi dovuti è possibile scomputare quanto già versato in pendenza di giudizio;
O a seguito delle definizione il soggetto interessato non ha diritto alla restituzione delle somme
già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione;
O gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali
non passate in giudicato fino al 31.12.2022;
O la definizione perfezionata da un coobbligato “produce effetto” in favore degli altri, compresi quelli
per i quali la controversia non è più pendente.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE SULLA SOSPENSIONE DELLA LITE
A seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, la controversia definibile non
è sospesa, salvo che il contribuente presenti un’apposita richiesta al Giudice, dichiarando di
volersi avvalere delle disposizioni in esame. In tal caso:
O il processo è sospeso fino al 10.7.2023;
O entro il 10.7.2023 il soggetto interessato deve depositare, presso l’organo giurisdizionale dinanzi
al quale pende il giudizio, la copia della domanda di definizione e del versamento di quanto dovuto
/ prima rata.

NBNelle controversie pendenti in ogni stato e grado, il deposito della predetta documentazione
comporta l’estinzione del processo.

Relativamente alle controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione,
anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del
controricorso in Cassazione che scadono nel periodo 1.1 – 31.7.2023.
DINIEGO DELLA DEFINIZIONE
L’eventuale diniego della definizione è:
O notificato entro il 31.7.2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali;
O impugnabile entro 60 giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale la lite è pendente.
Qualora la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine di impugnazione, la
pronuncia giurisdizionale può essere impugnata:
O dal contribuente, unitamente al diniego della definizione, entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo;
ovvero
O dalla controparte, entro il predetto termine.

NBCome stabilito in sede di approvazione, in caso di estinzione del processo, l’eventuale
diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato
l’estinzione.
Il diniego della definizione determina la revocazione del provvedimento di estinzione; la
revocazione è richiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego.
L’impugnazione del diniego e la richiesta di revocazione vanno effettuate entro 60 giorni dalla
notifica del diniego stesso.
CONCILIAZIONE AGEVOLATA LITI FISCALI PENDENTI – commi da 206 a 212

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai citati commi da 186 a 205, è confermata
la possibilità di conciliazione agevolata delle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate
pendenti all’1.1.2023 dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado aventi
ad oggetto atti impositivi.
In particolare è consentito definire i predetti atti tramite un accordo conciliativo ex art. 48, D.Lgs. n.
546/92, entro il 30.6.2023, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo (in luogo del
40% del minimo in primo grado e del 50% in secondo grado), degli interessi ed eventuali accessori.

NBLa definizione in esame è esclusa con riferimento alle liti riguardanti, anche solo in parte:
O le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n.
2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE Euratom del
Consiglio, nonché l’IVA riscossa all’importazione;
O le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n.
2015/1589.

Sono applicabili, in quanto compatibili, le previsioni del citato art. 48 in materia di conciliazione “fuori
udienza”.
VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Le somme dovute (unica soluzione / prima rata) per la conciliazione agevolata in esame devono essere
versate, senza possibilità di compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a disposizione,
entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
È consentito rateizzare quanto dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da
versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal
giorno successivo al versamento della prima rata.

RINUNCIA AGEVOLATA GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE
commi da 213 a 218

In alternativa alla definizione agevolata di cui ai citati commi da 186 a 205, è confermata
la possibilità dirinunciareentro il 30.6.2023al ricorso principale / incidentale a seguito dell’intervenuta
definizione transattiva con la controparte, di tutte le pretese azionate in giudizio, con riferimento
alle controversie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate pendenti all’1.1.2023 dinanzi alla Corte di
Cassazione aventi ad oggetti atti impositivi.
In particolare, al fine del perfezionamento della definizione transattiva è richiesto:
O la sottoscrizione dell’accordo;
O il pagamento delle somme dovute (imposte, sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, interessi ed
eventuali accessori), senza possibilità di compensazione di quanto dovuto con eventuali crediti a
disposizione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo.
A seguito della rinuncia agevolata il soggetto interessato non ha diritto alla restituzione delle
somme eventualmente già versate, anche se eccedenti quanto dovuto per la definizione.

NBLa rinuncia agevolata è esclusa con riferimento alle liti riguardanti, anche solo in parte:
O le risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n.
2007/436/CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del
Consiglio, nonché l’IVA riscossa all’importazione;
O le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n.
2015/1589.

Alla definizione in esame sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 390,
C.p.c. in materia di rinuncia al ricorso principale o incidentale.

REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI
commi da 219 e 221

É confermata, relativamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, la regolarizzazione,
tramite versamento integrale della sola imposta, dell’omesso / insufficiente versamento delle
somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori.

Istituto definitorioSomme omesse / insufficienti
oggetto di regolarizzazione
Conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n.
546/92
Importi, anche rateali, scaduti all’1.1.2023
per i quali non è stata notificata la cartella di
pagamento / atto di intimazione
O Accertamento con adesione
O acquiescenza degli avvisi di accertamento /
rettifica / liquidazione
O reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n.
546/92
Rate successive alla prima scadute all’1.1.2023
per le quali non è stata notificata la cartella di
pagamento / atto di intimazione

Al fine del perfezionamento della regolarizzazione in esame è richiesto il versamento di quanto
dovuto in unica soluzione entro il 31.3.2023 ovvero in un massimo di 20 rate trimestrali di pari
importo (prima rata entro il 31.3.2023). Sulle rate successive alla prima, scadenti il 30.6, 30.9, 20.12
e 31.3 di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale calcolati dal giorno
successivo al versamento della prima rata.
Le somme dovute non possono essere compensate con eventuali crediti a disposizione.

STRALCIO CARICHI FINO A € 1.000 – commi da 213 a 218

STRALCIO CARICHI AMMINISTRAZIONI STATALI / AGENZIE FISCALI / ENTI PUBBLICI
PREVIDENZIALI
È confermato l’annullamento automatico, alla data del 31.3.2023 (termine così individuato in sede
di approvazione, in luogo del 31.1.2023), dei debiti:
O di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e sanzioni;
O risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni
statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015, ancorché
ricompresi nella c.d. “rottamazione” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018 e nel c.d. “saldo e stralcio” di
cui agli artt. 16-bis, DL n 34/2019 e 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018.

NBDall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.

La cancellazione automatica è esclusa con riferimento:
O ai debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lett. a), b) e c), DL n. 119/2018, ossia:
– somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
– crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali
di condanna;
O alle risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/
CE e 26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché
all’IVA riscossa all’importazione.

NBRestano ferme le disposizioni ex artt. 4, DL n. 119/2018 (stralcio dei debiti fino a € 1.000
risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2010) e 4, commi da
4 a 9, DL n. 41/2021 (stralcio dei debiti fino a € 5.000 risultanti da carichi affidati all’Agente della
riscossione nel periodo 2000 – 2010 per i soggetti con reddito imponibile 2019 fino a € 30.000).

STRALCIO CARICHI ENTI DIVERSI
In sede di approvazione è stato introdotto lo stralcio automatico, limitatamente alle somme dovute
all’1.1.2023 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo / di mora e sanzioni, dei debiti:
O di importo residuo all’1.1.2023 fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata
iscrizione a ruolo e sanzioni;
O risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte degli Enti diversi dalle
Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015.

NBRestano integralmente dovuti il capitale e le somme maturate all’1.1.2023 a titolo di rimborso
spese per le procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada,
diverse da quelle riferite a violazioni tributarie o violazioni degli obblighi relativi ai contributi /
premi previdenziali, le predette novità sono applicabili limitatamente agli interessi. L’annullamento
non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso spese per le
procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.
Dall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa.

NBL’Ente creditore, con Provvedimento adottato entro il 31.1.2023, può disporre la non
applicazione delle previsioni in esame.
DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER) – commi da 231 a 251

É confermata l’introduzione della nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento, c.d.
“rottamazione-quater”, con riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000
al 30.6.2022.
La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive
e somme maturate a titolo di aggio, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:
O affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
O maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive
/ notifica della cartella di pagamento.
Al fine della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati
a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.
La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano
nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi
da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e
concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.
Inoltre possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della
relativa definizione, i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000
– 2017 oggetto delle dichiarazioni riguardanti:
O la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 (“rottamazione” ex art. 6, comma 2,
DL n. 193/2016);
O la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall’1.1 al 30.9.2017 (“rottamazionebis” ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017);
O la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” ex art. 3, comma
5, DL n. 119/2018);
O la definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore delle persone fisiche in grave
e comprovata situazione di difficoltà economica (“saldo e stralcio” ex art. 1, comma 189, Legge
n. 145/2018);
O la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 2017 (“rottamazione-ter” e
“saldo e stralcio” ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019).
In sede di approvazione è previsto che, analogamente alle sanzioni per violazioni del Codice della
Strada, la rottamazione in esame è consentita, limitatamente agli interessi e alle somme maturate
a titolo di aggio, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a
violazioni tributarie o violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali. L’Agente
della riscossione fornisce al debitore, nell’area riservata del proprio sito Internet, i dati necessari per
l’individuazione dei carichi definibili.
La sanatoria in esame interessa anche i debiti risultanti da carichi affidati agli Agenti della riscossione da
parte degli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali
professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (per i professionisti
privi di Cassa previdenziale di categoria), a fronte dell’adozione di apposite delibere entro il 31.1.2023.
SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE
La definizione agevolata in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:
O recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
O crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
O multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
O risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 7.6.2007, n. 2007/436/CE e
26.5.2014, n. 2014/335/UE e 14.12.2020, n. 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, nonché l’IVA
riscossa all’importazione.

MODALITÀ DI ADESIONE
Il soggetto interessato deve manifestare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della
definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da presentare:
O entro il 30.4.2023 (entro tale termine è possibile integrare una dichiarazione già presentata);
O utilizzando l’apposito modello.
Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad
oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in
giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la
sospensione su istanza di una delle parti.

NBPer beneficiare degli effetti della definizione, la dichiarazione va presentata anche dai
soggetti che, a seguito di pagamenti parziali, hanno già corrisposto integralmente le
somme dovute relativamente ai carichi in esame.

PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
Entro il 30.6.2023 l’Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle
singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.
Come accennato, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:
O in unica soluzione entro il 31.7.2023;
O in un massimo di 18 rate di pari importo. In tal caso:
– la prima e seconda rata, ciascuna pari al 10% delle somme complessivamente dovute, vanno
corrisposte rispettivamente entro il 31.7.2023 e 30.11.2023. Le restanti rate, di pari ammontare,
devono essere versate entro il 28.2, 31.5, 31.7 e 30.11 di ogni anno, a decorrere dal 2024.
Dall’1.8.2023 sulle rate sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo;
– non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione
di obiettiva difficoltà del contribuente.
Il pagamento può essere effettuato:
O mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
O mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
O presso gli sportelli dell’Agente della riscossione.
EFFETTI DELLA DEFINIZIONE
A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne
costituiscono oggetto:
O sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima / unica
rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni
in essere alla data di presentazione (al 31.7.2023 le dilazioni sospese sono automaticamente
revocate);
O l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi
amministrativi / ipoteche, proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché
non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
O il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai
fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
O in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54,
DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi
della definizione agevolata.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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