Nell’ambito dello sviluppo dei mercati esteri capita di partecipare ad eventi, fiere, manifestazioni organizzate fuori dai confini nazionali.

Ai fini Iva è fondamentale distinguere la tipologia di servizi addebitati dalla società che organizza l’evento, in modo da non incorrere in errori.

In linea generale, i costi sostenuti da una società italiana per partecipare ad una manifestazione fieristica rientrano nel novero dei servizi generici, disciplinati dall’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972; trattiamo, per intenderci, del costo sostenuto per l’affitto e l’allestimento dello stand fieristico.

Pertanto, il committente nazionale che riceve una fattura per la partecipazione ad una fiera in altro Stato comunitario, fatturata da società Ue (ad esempio fiera in Germania, ente fiera DE), dovrà assolvere l’imposta in Italia tramite applicazione del reverse charge, a norma dell’articolo 46 D.L. 331/1993 mentre, nel caso in cui lo stesso evento venga fatturato da un prestatore extra-Ue (ente fiera svizzero) l’imposta dovrà essere assolta tramite autofatturazione, a norma dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Ai fini dell’esterometro il committente nazionale dovrà compilare, fra gli altri, i seguenti dati:

  • “Tipo Documento” TD11 in caso di prestatore Ue, TD01 in caso di ente fiera extra-Ue,
  • “Natura operazione” N6 in entrambi i casi, trattando di integrazione (ipotesi Ue) o autofattura (ipotesi extra-Ue),
  • “Aliquota” e “Imposta” esponendo l’aliquota Iva e l’ammontare dell’imposta applicata,
  • Data Registrazione”, ossia la data in cui il documento è stato registrato dal cessionario/committente, vale a dire la data di integrazione (ipotesi Ue) o di registrazione dell’autofattura (ipotesi extra-Ue).

È appena il caso di precisare che, in entrambe le fattispecie, l’operazione andrà riepilogata solo con riferimento al lato acquisti, trasmettendo esclusivamente il blocco DTR – Dati relativi alle fatture ricevute.

Tutt’altra casistica è invece quella dei biglietti per l’accesso all’evento fieristico.

A norma dell’articolo 7-quinquies D.P.R. 633/1972 le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso, rese a committenti soggetti passivi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando ivi si svolgono le manifestazioni stesse”.

In altri termini, il soggetto passivo nazionale, che acquista un biglietto di ingresso ad una delle manifestazioni sopra elencate, deve scontare l’imposta nello Stato in cui si svolge l’evento, registrando la fattura di acquisto come fuori campo Iva articolo 7-quinquies.

L’articolo 32 Regolamento UE 282/2011 comprende tra i servizi relativi all’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini di cui all’articolo 53 Direttiva 2006/112/CE, le prestazioni di servizi le cui caratteristiche essenziali consistono nel concedere un diritto d’accesso ad una manifestazione in cambio di un biglietto o di un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di quota periodica.

Inoltre, la disciplina si applica anche ai servizi accessori all’accesso individuati dall’articolo 33 Regolamento UE 282/2011 ossia i servizi in relazione diretta con l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, forniti separatamente alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un corrispettivo. Tali servizi accessori comprendono, in particolare, l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non comprendono i semplici servizi degli intermediari relativi alla vendita di biglietti.

La disposizione è di ampia portata, ricomprendendo anche la partecipazione a corsi di formazione; una recente sentenza della Corte di Giustizia Ue (C 647/17 del 13.03.2019) ha infatti confermato, con riferimento ad un corso di contabilità e gestione aziendale svolto in altro Stato membro, che, in base all’articolo 53 Direttiva Iva, tali operazioni rientrano tra i servizi relativi all’accesso a manifestazioni e scontano l’imposta nel luogo della prestazione.

Le attività di formazione in questione ricadono nei servizi previsti all’articolo 53 Direttiva Iva e, dal combinato disposto con l’articolo 32 del regolamento di esecuzione, risulta che il luogo di imposizione delle prestazioni di servizi relative all’accesso a manifestazioni educative (come, ad esempio, i seminari) è il luogo in cui esse vengono effettivamente svolte.

Tornando agli adempimenti Iva, l’acquisto dei biglietti va registrato sul registro Iva acquisti come fuori campo Iva articolo 7-quinquies D.P.R. 633/1972; in alternativa, trattandosi di un acquisto fuori campo Iva, il committente può scegliere di registrare la fattura di acquisto solo in contabilità generale.

La scelta operata dal contribuente determina la conseguente compilazione dell’esterometro: nel primo caso (fattura registrata sul registro Iva acquisti) l’operazione deve essere riepilogata nell’esterometro con natura operazione “N2” mentre, nella seconda ipotesi, l’operazione non va inserita nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere. Attenzione, infine, qualora la fattura sia stata emessa da un soggetto comunitario: il contribuente dovrà compilare l’esterometro con il tipo documento “TD11”.

Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Tratto da ecnews.it

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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