La normativa civilistica, fiscale, societaria e del lavoro prevede la tenuta obbligatoria delle scritture e dei libri contabili. La mancata o irregolare tenuta dei predetti documenti comporta quindi delle conseguenze sia dal punto di vista civilistico, che tributario e penale.

Come previsto dagli articoli 2709-2710-2711 del codice civile, l’imprenditore commerciale che non tiene regolarmente le scritture contabili ed i libri obbligatori “non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore”. Quanto all’efficacia probatoria dei libri e delle scritture contabili la dottrina ed i professionisti contabili sottolineano come la normativa civilistica ponga tre punti fondamentali:

  • i libri e le scritture contabili fanno sempre prova contro l’imprenditore commerciale, individuale o societario che sia. In altre parole i terzi interessati possono utilizzarle come mezzo di prova contro l’imprenditore che le tiene;
  • i libri e le scritture contabili non possono essere utilizzati nei rapporti con i «non imprenditori». In un eventuale dibattimento essi possono essere utilizzati solo come «elementi indizianti»;
  • i libri e le scritture contabili possono costituire prova, a favore dell’imprenditore, solo nei rapporti fra imprenditori inerenti all’esercizio dell’impresa e purché vengano rispettate due condizioni:
  • i libri siano bollati e numerati come previsto dalla legge;
  • i libri siano conservati secondo le modalità previste dalla legge.

Dal punto di vista fiscale e tributario la mancata o irregolare conservazione dei libri e delle scritture contabili può comportare l’irrogazione di sanzioni amministrative che variano a seconda del tipo di irregolarità considerata. In particolare:

  • se l’irregolarità è di scarsa rilevanza e non ostacola l’accertamento fiscale è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 516 euro;
  • se l’irregolarità comporta un’evasione di IVA e imposte sui redditi inferiore a 51.645,69 euro per esercizio (periodo d’imposta) le sanzioni variano da 1.032 a 7.746 euro;
  • se l’irregolarità comporta un’evasione di IVA e imposte sui redditi superiore a 51.645,69 euro per esercizio (periodo d’imposta) le sanzioni variano da 2.065 a 15.493 euro.

Dal punto di vista penale la mancata o irregolare conservazione dei libri e delle scritture contabili viene equiparata all’occultamento o alla distruzione della contabilità, in particolare quando non consente la ricostruzione dei redditi e del volume d’affari ai fini IVA.
La pena prevista in questa fattispecie può variare dai 6 mesi ai 5 anni (articolo 10 del D. Lgs. 74/2000) a seconda del volume d’affari sviluppato.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share