Le start up innovative sono state introdotte con il D.L. 179/2012 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.

Le disposizioni ivi contenute sono state introdotte nel panorama legislativo italiano con l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare quella giovanile.
Tra i principali vantaggi e agevolazioni fiscali che nascono dalla creazione di una start up innovativa si annoverano:
– l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria per l’iscrizione nel Registro delle imprese;
– il credito d’imposta del 35% per l’assunzione di personale altamente qualificato fino a una soglia massima di 200mila euro annui per ogni impresa;
– i contratti di lavoro rinnovabili. Difatti, in deroga a quanto stabilito dalla riforma del lavoro, i contratti a tempo determinato di 36 mesi possono essere rinnovati per ulteriori 12 mesi;
– il crowdfunding, ovverosia la possibilità di raccogliere fondi attraverso piattaforme online, in base alla normativa CONSOB;
– gli incentivi fiscali per investimenti da parte di privati o società in start up innovative con benefici maggiori per le start up a vocazione sociale, ossia quelle che operano in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 155/2006;
– l’internazionalizzazione attraverso il sostegno dell’Agenzia ICE che si occupa della promozione all’estero delle imprese italiane;
– la remunerazione con strumenti finanziari della start up innovativa. Difatti, per le start up innovative è stato introdotto un regime fiscale e contributivo di favore per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori, nonché agli incubatori certificati. Il reddito derivante dall’attribuzione di questi strumenti finanziari o diritti non concorrerà alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi.

L’ incubatore certificato è una società di capitali, anche cooperativa, residente in Italia che segue e accompagna il processo di avvio e di sviluppo delle start up innovative, dall’idea imprenditoriale fino alla sua concreta realizzazione. L’incubatore certificato, per assolvere a tali funzioni e usufruire delle agevolazioni fiscali e incentivi allo sviluppo tecnologico e occupazionale, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. disporre di strutture adatte, anche immobiliari, ad accogliere la start up innovativa, con spazi adeguati all’istallazione di attrezzature per effettuare test, ricerca e verifica;
2. avere a disposizione attrezzature adeguate all’attività delle start up innovative, come per esempio l’accesso alla rete internet, macchinari per la realizzazione di test e prototipi, ecc.;
3. essere amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione;
4. avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start up innovative;
5. avere un’esperienza certificata nell’attività di sostegno a start up.

L’incubatore certificato deve dichiarare, mediante autocertificazione firmata dal legale rappresentante, di possedere i suddetti requisiti. L’autodichiarazione va allegata al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Articolo tratto da ecnews.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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