Tra le novità introdotte dalla c.d. “Manovra Correttiva” DL n. 50/2017, segnaliamo l’agevolazione concessa, a decorrere dall’anno 2018, alle imprese / lavoratori autonomi relativamente alle spese di pubblicità su giornali, televisione e radio.
In particolare l’art. 57-bis del citato Decreto, con l’intento di:
• incentivare le imprese e lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività;
• “sostenere” il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale come riconosciuto dall’art. 2, comma 2, Legge n. 198/2016;
prevede il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta proporzionato alla spesa incrementale delle campagne pubblicitarie” effettuate.
La norma riguarda le imprese e i lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica e dall’iscrizione ad un Albo professionale.
Sul punto va evidenziato che l’art. 4, comma 1, DPR n. 137/2012, contenente la Riforma degli ordinamenti professionali, contempla la “pubblicità informativa” con ogni mezzo avente ad oggetto:
• l’attività delle professioni regolamentate;
• le specializzazioni e i titoli posseduti attinenti alla professione;
• la struttura dello studio professionale;
• i compensi richiesti per le prestazioni.
L’agevolazione riguarda le spese in campagne pubblicitarie effettuate tramite:
• stampa periodica / quotidiana;
• emittenti televisive;
• emittenti radiofoniche locali (analogiche o digitali).
Per aver diritto al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia del fatto che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente.
Il bonus, pari al 75% – 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati, 90% Micro imprese, PMI e startup innovative e 75% agli Altri soggetti, sarà attribuito nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari “effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione” del DL n. 50/2017, ossia dal 24.6.2017.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione, mediante il mod. F24, previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’operatività del beneficio in esame richiede l’emanazione di un apposito DPCM contenente le relative disposizioni di attuazione.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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