Gli obblighi collegati alla fatturazione elettronica non riguardano i soggetti non residenti ancorché identificati in Italia. È questo, in sintesi, il principio ribadito dalla risposta all’istanza di interpello n. 26 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate in data 26 febbraio 2019 e fornita a fronte della presentazione di un interpello ordinario.

Nell’occasione l’istante, una società con sede legale in al di fuori del Territorio dello Stato, avente lo status di soggetto non stabilito in Italia, ma ivi identificata ai fini Iva mediante rappresentante fiscale, e che effettua acquisti da fornitori stabiliti in Italia, ha chiesto di conoscere:

  1. se i soggetti residenti e stabiliti in Italia hanno “solo” la facoltà, e non l’obbligo, di emettere fattura elettronica nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, ma ivi identificati;
  2. se un soggetto non residente ha l’obbligo o solo la facoltà di accreditarsi al Sistema di Interscambio (SdI) per la ricezione delle fatture passive;
  3. se un soggetto non residente identificato in Italia può esercitare il diritto alla detrazione sulla base della sola “copia cartacea della fattura”, a prescindere dalla modalità di emissione della stessa da parte del soggetto emittente;
  4. l’esatta portata dell’espressione “copia cartacea della fattura” e le modalità di richiesta di detta copia al proprio fornitore;
  5. se il soggetto non residente è escluso dagli obblighi di trasmissione del cosiddetto esterometro di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015.

Il parere fornito dall’Amministrazione finanziaria si basa, in sostanza, sul disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, secondo cui “Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio”.

Quindi, l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti sia di altri soggetti passivi d’imposta (fatturazione B2B), sia di consumatori finali (fatturazione B2C).

Invero, nella sua formulazione originaria, la disposizione, prevista dalla Legge di Bilancio 2018, faceva riferimento ai soggetti residenti, stabiliti o identificati.

Siccome, però, l’ambito applicativo della norma appariva più esteso di quello previsto dall’autorizzazione comunitaria, che consentiva sì l’introduzione in Italia del sistema generalizzato di fatturazione elettronica obbligatoria ma solo per i soggetti passivi d’imposta stabiliti, il legislatore, con il D.L. 119/2918, ha limitato in tal senso l’estensione soggettiva dell’obbligo.

Va ricordato, poi, che per soggetto passivo “stabilito” si intende un soggetto domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero, ovvero una stabile organizzazione di un soggetto domiciliato e residente all’estero, limitatamente però alle operazioni da essa rese o ricevute. Peraltro, il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva italiano non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia.

Ebbene, alla luce di ciò, l’Agenzia, nella risposta in commento ha chiarito, rispettivamente, che:

  1. per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia hanno solo la facoltà, e non l’obbligo, di emettere, dal 1° gennaio 2019, fatture elettroniche, potendo in alternativa emettere fatture cartacee e inserire i relativi dati nell’esterometro;
  2. un soggetto non residente non ha obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, ancorché sia identificato ai fini Iva in Italia. Ciò in ragione dell’inapplicabilità dell’obbligo della fatturazione elettronica ai cessionari/committenti non stabiliti;
  3. il cessionario/committente non stabilito ma identificato può esercitare la detrazione sulla base delle fatture cartacee emesse dal cedente/prestatore stabilito;
  4. con la locuzione “copia cartacea della fattura” si deve intendere “un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica”. Inoltre, “Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informaticoex articolo 23 D.Lgs. 82/2005;
  5. i destinatari dell’esterometro sono solamente i contribuenti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, pertanto il soggetto non residente è escluso dal relativo obbligo di trasmissione.

Lo studio rimane a disposizione per chiarimenti e assistenza.

Tratto da ecnews.it

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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