Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha emesso un comunicato stampa per informare che è uscita l’edizione 2017 della Guida per la redazione e il deposito dei bilanci a cura di Unioncamere.

Il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto rilevanti modifiche agli articoli del codice civile determinando anche la modifica dei principi contabili nazionali. Anche la tassonomia XBRL ha subito i necessari adeguamenti per mantenere l’aderenza alla nuova normativa. Le principali novità riguardano:

  • il rendiconto finanziario, che a differenza della precedente versione tassonomica, diventa prospetto obbligatorio e singolo documento del bilancio;
  • l’introduzione del bilancio in forma super abbreviata per le micro-imprese.

La prima novità è conseguenza del novellato prima comma dell’articolo 2423 cod. civ., secondo cui il bilancio in forma ordinaria è costituito da quattro parti: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.

La seconda rappresenta un’importante semplificazione del procedimento amministrativo, molto rappresentato nel nostro Paese. Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 2435-ter cod. civ., sono considerate micro-imprese le società che nel primo esercizio o, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Queste imprese sono, in particolare, esonerate dalla redazione:

  • del rendiconto finanziario;
  • della nota integrativa, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative all’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali (articolo 2427 cod. civ., n. 9) e all’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci (articolo 2427 cod. civ., n. 16);
  • della relazione sulla gestione, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dalla legge sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società (articolo 2428 cod. civ., n. 3) e sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio (articolo 2428 cod. civ., n. 4).

Riassumendo, il bilancio d’esercizio delle micro-imprese può essere composto soltanto da stato patrimoniale e conto economico opportunamente integrati. La forma, la struttura e i contenuti di questi documenti sono molto simili a quelli del bilancio in forma abbreviata. Rimane comunque a scelta delle società che rientrano nei parametri sopra indicati decidere, se presentare comunque il bilancio in forma abbreviata completo di nota integrativa ed eventualmente, anche il rendiconto finanziario, oppure presentare direttamente il bilancio in forma ordinaria completo di tutti i documenti.

La nuova tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la versione “2016-11-14”. La nuova tassonomia da la possibilità di predisporre anche il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da: stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario (ove richiesto dalla legge). La nota integrativa del consolidato dovrà essere prodotta ed allegata in formato PDF/A.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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