In data 21 luglio 2016 è stato pubblicato in G.U. il testo del D.Lgs. n. 17 luglio 2016, n. 135 che modifica ed integra in modo significativo il D.Lgs. n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti annuali e consolidati.

Il Decreto, aggiorna, in particolare, le regole sulla formazione del revisore legale dei conti, e stabilisce che i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua.Gli iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di formazione continua che consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell’economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali.

Il periodo di formazione continua è triennale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Ogni iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi in ogni anno solare, per un totale di 60 in un triennio. Almeno il 50% del programma sarà dedicato a materie che caratterizzano l’attività del revisore contabile, quali la gestione del rischio ed il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali, la disciplina e la tecnica professionale della revisione, la deontologia e l’indipendenza.
Il M.E.F. verificherà l’effettivo assolvimento degli obblighi formativi da parte degli iscritti al Registro e potrà irrogare sanzioni in caso di inadempimento:

  • avvertimento,
  • dichiarazione di non conformità della relazione di revisione,
  • censura consistente in una dichiarazione pubblica di biasimo che indica la persona responsabile e la natura della violazione,
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 150.000 euro,
  • sospensione da registro dei revisori per un massimo di tre anni,
  • la revoca di uno o più incarichi di revisione legale;
  • il divieto di accettare nuovi incarichi di revisione legale per un periodo non superiore a tre anni;
  • la cancellazione dal Registro.

L’attività di formazione continua può essere svolta:

  • attraverso la partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche attraverso organismi convenzionati;
  • presso società o enti pubblici e privati, provvisti di struttura territoriale adeguata alla natura dell’attività di formazione ed alle modalità di svolgimento dei programmi formativi, accreditati dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione.

Resta aperta la questione di come rendere equivalente la formazione a carico degli iscritti nel Registro dei revisori con quella necessaria per essere iscritti nell’Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, onde evitare che il professionista iscritto sia nel Registro che nell’Albo debba maturare almeno 150 crediti formativi per ogni triennio. La soluzione sembra essere quella indicata dal comma 10 dell’art. 5, citato, nel quale si stabilisce che l’attività di formazione prevista dagli Albi professionale verrà riconosciuta equivalente se dichiarata conforme dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Appare quindi necessario che a breve venga stipulato un accordo tra il CNDCEC e il Ministero per gestire le procedure atte ad assicurare la equivalenza.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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