L’articolo 18, D.L. 91/2014 ha assegnato alle imprese un credito di imposta pari al 15% del valore degli investimenti in beni strumentali nuovi che eccede la media degli investimenti effettuati nel quinquennio precedente, escludendo il periodo di imposta nel quale l’investimento è stato maggiore.

L’agevolazione “Tremonti-quater” è riconosciuta alle imprese che hanno effettuato investimenti in beni appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO2007 nel periodo tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015.

Per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare la prima parte del credito di imposta, che deve essere ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo, è utilizzabile:

  • dal 1° gennaio 2016 per gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 al 31 dicembre 2014 (deve essere stato compilato il quadro RU nel modello dichiarativo relativo al periodo di imposta 2014 e nei successivi). Dal 1° gennaio 2017 è utilizzabile in compensazione la seconda parte del credito di imposta e dal 1° gennaio 2018 la terza parte;
  • dal 1° gennaio 2017 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015 (deve essere stato compilato il quadro RU nel modello dichiarativo relativo al periodo di imposta 2015). Dal 1° gennaio 2018 è utilizzabile in compensazione la seconda parte del credito di imposta e dal 1° gennaio 2019 la terza parte.

Con la risoluzione n. 96/E/2015 è stato istituito il codice tributo “6856” per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta “Tremonti-quater”.
Alla compensazione non si applica la preclusione di cui all’articolo 31, D.L. 78/2010 che prevede il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
Il credito può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo, non essendo subordinato nemmeno alla verifica del limite di utilizzo di 250.000 euro previsto per la generalità dei crediti di imposta agevolativi.

Vediamo con un esempio di riepilogare il funzionamento dell’agevolazione:
Un imprenditore ha realizzato nel primo semestre del 2015 investimenti agevolabili in beni strumentali in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, che hanno fatto maturare un credito di imposta “Tremonti-quater” pari a 36.300 euro, utilizzabile in 3 quote annuali di 12.100 euro cadauna.
La prima quota è fruibile in compensazione nel modello F24 alla scadenza del 16 gennaio 2017, utile a compensare, ad esempio, il debito derivante dal saldo della liquidazione Iva del mese di dicembre 2016, pari a 20.000 euro.
La seconda quota di 12.100 euro è utilizzabile dal 1° gennaio 2018.
L’ultima quota di 12.100 euro è utilizzabile dal 1° gennaio 2019.
Il modello F24 in scadenza il 16 gennaio 2017 andrà così compilato:
CODICE TRIBUTO  ANNO             IMPORTI A CREDITO
6012                            2016                           20.000,00

6856                            2015                           12.100,00

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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