Il disegno di legge n. 2572 relativo alle disposizioni fiscali in materia di valute virtuali ha appena iniziato il suo iter parlamentare: presentato al Senato il 30 marzo, deve iniziare il percorso a Palazzo Madama e poi andare alla Camera. Il nuovo DDL non si sovrappone alle norme già previste ma le integra per fornire un quadro certo di regole su questi strumenti, in attesa che l’Unione Europea approvi in via definitiva il Regolamento MiCA (Markets in Crypto Asset), che si stanno radicando ance nei finanziamenti in capitale di rischio e negli investimenti delle imprese, e che con la nuova legge potranno essere sperimentati con maggiore sicurezza e trasparenza anche dalle PMI. Il DM Economia e Finanze del 13 gennaio 2022 ha intanto fissato le regole per operare in Italia, con nuovi adempimenti tra cui l’iscrizione all’apposito Registro operatori OAM.

Tasse sulle criptovalute: il momento impositivo

Il nuovo ddl sulle Criptovalute stabilisce poi le regole fiscali applicabili. Il momento impositivo è rappresentato dalla vendita delle monete virtuali, considerate strumenti finanziari: viene pertanto tassata la plusvalenza realizzata nel momento in cui si vende. Si considera cessione a titolo oneroso, dunque tassata come vendita, l’operazione che comporta il pagamento o la conversione in euro o in valute estere. Si tratta di una differenza sostanziale nei confronti delle valute tradizionali, le cui transazioni sono invece tassate nel momento dell’acquisto.

La soglia per l’imposizione fiscale

Le plusvalenze tassabili (derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali) concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo d’imposta, il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo al costo o al valore di acquisto soggetto a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui.

Se manca la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto soggetto a tassazione, il controvalore in euro è calcolato in base al cambio utilizzato nell’ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, al cambio rilevato all’inizio del periodo d’imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente.

Le aliquote fiscali

Cambiano anche le aliquote, rispetto all’attuale tassazione del 26% parificata a quella degli altri strumenti finanziari. In base alla nuova legge, l’aliquota può variare dall’8 al 10 per cento, nel seguente modo:

  • valore complessivo soggetto a tassazione fino a 500mila euro: 8%;
  • valore complessivo soggetto a tassazione tra 500mila euro e 1 milione di euro: 9%;
  • valore complessivo soggetto a tassazione superiore a 1 milione di euro: 10%.

Le valute virtuali vanno indicate in dichiarazione dei redditi (compilando il quadro RW) se l’importo (inteso come valore d’acquisto) supera i 15mila euro. Ai fini IVAFE, non si applica invece imposta perché le monete virtuali non sono ritenute prodotti finanziari.

 

Restiamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Cordiali saluti

Studio Frisacco

 

Articolo tratto da pmi.it

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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