Il bonus pubblicità consiste in un credito d’imposta rivolto a imprese e lavoratori autonomi che investono in campagne pubblicitarie sulla stampa anche online e/o sulle emittenti radiotelevisive locali, con una spesa incrementale di almeno l’1% rispetto all’anno precedente sullo stesso mezzo di informazione.
E’ stato introdotto dal Dl 50/2017, articolo 57-bis, finanziato con il dl 148/2017, articolo 4 per 62,5 milioni di euro per il 2018, di cui 50 milioni per campagne pubblicitarie sulla stampa (20 per quelle effettuate nel secondo semestre 2017, 30 per il 2018) e 12,5 milioni per gli investimenti 2018 sulle emittenti radio-televisive. Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha firmato lo scorso 16 maggio il Regolamento, ora alla Corte dei Conti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Come funziona il bonus pubblicità:

1) I beneficiari devono investire in pubblicità l’1% in più rispetto al 2017 sullo stesso mezzo di informazione: non vuol dire sulle stesse testate ma sullo stesso canale informativo, quindi stampa o emittenti radio-tv. Se gli investimenti sono articolati su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento e il beneficio si calcolano distintamente. Attenzione: non si accede tuttavia ad alcun bonus se all’incremento di spesa su di un mezzo corrisponde una diminuzione sull’altro, in misura tale da annullare l’incremento complessivo. Chi non ha effettuato investimenti nell’anno precedente non ha diritto al bonus.

2) Il bonus consiste in un credito d’imposta al 75% del valore incrementale degli investimenti. Sarà elevato al 90% per microimprese, PMI, e Startup Innovative soltanto dopo la pronuncia della Commissione Europea sulla compatibilità con gli aiuti di stato.

3) Il credito d’imposta è concesso fino a esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui il tetto venga superato, si ripartisce percentualmente fra i richiedenti aventi diritto, applicando le seguenti regole:

  • nessun contributo può superare il 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali e il 2% di quelli sulle emittenti;
  • per il 2018 i due tetti sono rispettivamente 1 milione e mezzo di euro per la stampa e 250mila euro per le emittenti radio-tv;
  • se il credito d’imposta è superiore a 150mila euro, serve l’accertamento preventivo presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell’Interno.

4) Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni; è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

5) Investimenti ammissibili: acquisto di spazi pubblicitari su giornali, quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online, oppure nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Giornali ed emittenti devono essere editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione, avere un direttore responsabile. Sono esclusi televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

6) Estensione al secondo semestre 2017: limitatamente alla stampa anche online, il credito d’imposta riguarda anche gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017. Questa estensione non riguarda le radiotelevisioni, a cui il bonus pubblicità si applica a partire dal 2018.

7) Spese ammissibili: si calcolano al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario. L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione.

8) Presentazione della domanda: di norma, all’interno di una finestra temporale di 30 giorni che, nel 2018, scatterà dal 60esimo giorno dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. L’adempimento consiste in una comunicazione telematica sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, che contiene:

  • dati dell’azienda o del lavoratore autonomo,
  • costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati, o da effettuare, nel corso dell’anno (se riguardano sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi vanno esposti distintamente per le due tipologia di media),
  • costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente,
  • incremento degli investimenti su ognuno dei due media, in percentuale e in valore assoluto,
  • credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media,
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000,
  • sull’assenza di condizioni ostative ed interdittive previste da disposizioni antimafia.

9) Terminata la fase delle prenotazioni, il Dipartimento per l’Informazione ha 30 giorni di tempo per formare la graduatoria degli aventi diritto, con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto e dell’importo fruibile. Il credito diventa effettivamente fruibile dopo l’accertamento sugli investimenti effettuati, la determinazione della somma avviene sulla base degli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi con le stesse modalità usate per la prenotazione. La tempistica dell’adempimento è decisa con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, adottato e pubblicato a breve sul sito web del Dipartimento.

10) I controlli spettano all’Agenzia delle Entrate che, se accerta la carenza di requisiti e la conseguente indebita fruizione totale o parziale del beneficio, provvede al recupero delle somme.

Studio Frisacco resta a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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