La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), nell’ambito delle misure introdotte al Titolo VIII e rivolte ai settori del turismo, dello sport, della cultura e dell’informazione, provvede anche a disporre la proroga, per l’anno 2023, del credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (si veda anche l’articolo “Sport bonus: domande per la seconda finestra dal 1° al 31 ottobre” del 6 ottobre 2022).
La stessa legge, inoltre, rende applicabile anche agli investimenti effettuati nel primo trimestre 2023, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili (si veda anche l’articolo “Bonus per le sponsorizzazioni sportive prorogato per il
primo trimestre 2022” del 5 aprile 2022).

Sport bonus – L’articolo 1, comma 614, della Legge di Bilancio 2023, proroga per tutto il periodo d’imposta 2023 e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (cd. “Sport bonus”), disciplinato, in prima
battuta, dall’articolo 1, commi da 621 a 626, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).
La stessa disposizione precisa, altresì, che l’istituto si applica, per l’anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, specificando, inoltre, che per l’attuazione delle disposizioni in esso contenute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al DPCM 30 aprile 2019.
Per completezza, è bene ricordare che, la Legge di Bilancio 2019, ha previsto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, un credito d’imposta, in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le queste ultime siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.
Sotto il profilo soggettivo, tale credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è stato riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa. Per le prime due categorie, il credito d’imposta non può eccedere il 20% del reddito imponibile;
per la terza, il limite è fissato al 10 per mille dei ricavi annui.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, è stabilito che, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è fruibile tramite il meccanismo della compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
La Legge di Bilancio 2019 ha previsto, inoltre, l’inapplicabilità dei limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro e di quello annuale di 250 mila euro.
L’agevolazione, inizialmente introdotta per l’anno d’imposta 2019, è stata successivamente prorogata all’annualità 2020 dalla Legge di Bilancio 2020. In seguito, il credito d’imposta è stato applicato anche per l’anno 2022 e limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, in virtù di quanto disposto
dall’articolo 1, comma 190, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

Bonus sponsorizzazioni sportive – Il comma 615 della Legge di Bilancio 2023, è finalizzato ad incentivare le imprese che promuovono i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche, che investono nei settori
giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.
Il bonus in questione – si ricorda – è rivolto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano spese in campagne pubblicitarie, a favore delle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche, ovvero società sportive professionistiche
e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Il sopra citato comma 615 modifica, nello specifico, l’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 25/2022, rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati, anche a quelli effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023.
Detta disposizione specifica, altresì, che per il primo trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10 mila euro. L’utilizzo del bonus è previsto
esclusivamente in compensazione.
La Relazione illustrativa della Legge di Bilancio 2023 sottolinea, inoltre, che l’incentivo è adottato nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e che la misura di esso è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell’ordinamento.
Infine, per quanto concerne il finanziamento della misura, è autorizzata la spesa per un importo complessivo pari a 35 milioni di euro per il primo trimestre 2023 e, lo stesso, costituisce tetto di spesa.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share