Con decreto direttoriale del 4 maggio scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta, previsto dall’articolo 38-ter, comma 3, D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), in favore delle società benefit.

Un contributo che viene concesso, a titolo di de minimis, nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit e che comprende sia quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese sia quelli inerenti all’assistenza e alla consulenza professionale: il contributo riguarda le spese sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la cui data di emissione della fattura è ricompresa in tale arco temporale e il relativo pagamento è effettuato entro la data di presentazione dell’istanza.

L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non potrà superare l’importo di 10 mila euro.

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione che, alla data di presentazione dell’istanza:

  • sono iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
  • dispongono di una sede principale o secondaria e svolgono un’attività economica in Italia;
  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001.

Le domande possono essere presentate, esclusivamente per via telematica, fino al 15 giugno 2022 e ciascun soggetto può presentare una sola istanza, mediante autenticazione con CNS e con accesso riservato ai legali rappresentanti della società richiedente, i quali possono procedere autonomamente oppure conferendo ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, sottoscrizione digitale e invio telematico.

Nell’istanza il soggetto richiedente deve dichiarare:

  • i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;
  • il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
  • se è destinatario di aiuti richiamati all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31.05.2017, n. 115;
  • l’importo dell’agevolazione richiesta;
  • i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili.

Il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare tutta la documentazione attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit e la copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati.

La disciplina delle società benefit è contenuta nell’articolo 1, commi 376-384, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ed è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

Le società benefit sono la concreta espressione di quella che è la fondamentale evoluzione nel far impresa: oltre agli obiettivi di profitto, integrano nel proprio oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente mediante la definizione ed esposizione di obiettivi di beneficio comune.

Per “beneficio comune” si intende il perseguimento di uno o più esternalità positive e la riduzione di esternalità negative su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi: ciò per operare e testimoniare un modo di agire responsabile, sostenibile e trasparente e assicurare una gestione volta al bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività in un’ottica che va oltre la visione di breve periodo ma che ambisce a considerazioni di medio-lungo termine.

Possono acquisire lo status di società benefit:

  • società semplice,
  • società in nome collettivo,
  • società in accomandita semplice,
  • società per azioni,
  • società a responsabilità limitata,
  • società in accomandita per azioni,
  • società cooperative.

La disciplina prevede inoltre che venga nominato un responsabile d’impatto dell’azienda, figura che può essere interna o anche esterna alla stessa e che coadiuva, monitora e direziona le attività programmate, in un operato che viene rendicontato annualmente mediante una Relazione di Impatto o Report di sostenibilità da allegare al bilancio di esercizio.

Tale relazione descrive in modo tangibile e concreto sia le azioni svolte che i piani e gli impegni per l’anno a venire.

Le società benefit in Italia sono in continua crescita e sono un driver di sviluppo: rappresentano la consapevolezza di un cambio di rotta profondo dei tradizionali modelli di business, nei quali è necessario conciliare la generazione di valore economico con la creazione di valore sociale, nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni future.

 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Frisacco

tratto da ecnews.com

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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