Con decreto direttoriale del 4 maggio scorso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d’imposta, previsto dall’articolo 38-ter, comma 3, D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), in favore delle società benefit.
Un contributo che viene concesso, a titolo di de minimis, nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit e che comprende sia quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese sia quelli inerenti all’assistenza e alla consulenza professionale: il contributo riguarda le spese sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la cui data di emissione della fattura è ricompresa in tale arco temporale e il relativo pagamento è effettuato entro la data di presentazione dell’istanza.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non potrà superare l’importo di 10 mila euro.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione che, alla data di presentazione dell’istanza:
- sono iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
- dispongono di una sede principale o secondaria e svolgono un’attività economica in Italia;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001.
Le domande possono essere presentate, esclusivamente per via telematica, fino al 15 giugno 2022 e ciascun soggetto può presentare una sola istanza, mediante autenticazione con CNS e con accesso riservato ai legali rappresentanti della società richiedente, i quali possono procedere autonomamente oppure conferendo ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, sottoscrizione digitale e invio telematico.
Nell’istanza il soggetto richiedente deve dichiarare:
- i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza ad una “impresa unica”;
- il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all’anno solare;
- se è destinatario di aiuti richiamati all’articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31.05.2017, n. 115;
- l’importo dell’agevolazione richiesta;
- i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili.
Il soggetto richiedente è tenuto altresì ad allegare tutta la documentazione attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit e la copia dell’estratto del conto corrente dal quale sia possibile riscontrare l’evidenza dei pagamenti effettuati.
La disciplina delle società benefit è contenuta nell’articolo 1, commi 376-384, L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ed è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.
Le società benefit sono la concreta espressione di quella che è la fondamentale evoluzione nel far impresa: oltre agli obiettivi di profitto, integrano nel proprio oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente mediante la definizione ed esposizione di obiettivi di beneficio comune.
Per “beneficio comune” si intende il perseguimento di uno o più esternalità positive e la riduzione di esternalità negative su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi: ciò per operare e testimoniare un modo di agire responsabile, sostenibile e trasparente e assicurare una gestione volta al bilanciamento tra l’interesse dei soci e l’interesse della collettività in un’ottica che va oltre la visione di breve periodo ma che ambisce a considerazioni di medio-lungo termine.
Possono acquisire lo status di società benefit:
- società semplice,
- società in nome collettivo,
- società in accomandita semplice,
- società per azioni,
- società a responsabilità limitata,
- società in accomandita per azioni,
- società cooperative.
La disciplina prevede inoltre che venga nominato un responsabile d’impatto dell’azienda, figura che può essere interna o anche esterna alla stessa e che coadiuva, monitora e direziona le attività programmate, in un operato che viene rendicontato annualmente mediante una Relazione di Impatto o Report di sostenibilità da allegare al bilancio di esercizio.
Tale relazione descrive in modo tangibile e concreto sia le azioni svolte che i piani e gli impegni per l’anno a venire.
Le società benefit in Italia sono in continua crescita e sono un driver di sviluppo: rappresentano la consapevolezza di un cambio di rotta profondo dei tradizionali modelli di business, nei quali è necessario conciliare la generazione di valore economico con la creazione di valore sociale, nel rispetto dell’ambiente e delle generazioni future.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti
Studio Frisacco
tratto da ecnews.com