La Legge di stabilità 2017, (L. 232/2016, ai commi 554 e 555 dell’art.1), riapre i termini per la rideterminazione del costo/valore d’acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (edificabili o agricoli), contemplati nel D.L. n. 282/2002, con aliquota unica per le imposte sostitutive pari all’8%.

Le modalità di rideterminazione di tali valori sono definite dagli art. 5 e 7 della Legge 448/2001.

Ai titoli, alle quote o ai diritti non negoziati in mercati regolamentati è possibile attribuire, in deroga al costo di acquisto, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della società alla data della rivalutazione; tale valore viene determinato tramite perizia giurata di stima, redatta da dottori commercialisti o ragionieri, periti commerciali o revisori contabili, iscritti agli appositi albi.

Le condizioni, da rispettare per poter effettuare tale opzione, sono le seguenti:

  • possesso della partecipazione alla data del 1° gennaio 2017;
  • redazione di una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017;
  • versamento dell’imposta sostitutiva dell’8% sull’intero valore risultante dalla perizia entro il 30 giugno 2017, oppure pagamento in tre rate annuali di pari importo di cui la prima entro il 30 giugno 2017 (sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente).

Tale disciplina si applica sia alla rideterminazione del costo dei terreni sia alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate, senza distinguere tra partecipazioni qualificate o non qualificate.

La riapertura dei termini per la rivalutazione del valore delle partecipazioni consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo/valore di acquisto delle partecipazioni non quotate, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1, lettere da a) a c-bis), TUIR, allorché le partecipazioni vengano cedute a titolo oneroso.

La rivalutazione fiscale delle partecipazioni permette, quindi, al contribuente di ridurre il carico fiscale ai fini Irpef in sede di cessione di tali partecipazioni, risparmiando sulla tassazione della plusvalenza.

L’effetto della rivalutazione delle quote è di aggiornare il costo fiscale della partecipazione al valore indicato nella perizia ai fini della determinazione della plusvalenza quale capital gain.

La perizia giurata di stima
Il nuovo valore è determinato sulla base di una perizia giurata di stima; in particolare, per le partecipazioni il valore è determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società rappresentativa della partecipazione stessa.

Si ricorda che detta perizia deve essere redatta, con le responsabilità sancite dall’articolo 64 del codice di procedura civile, esclusivamente dai seguenti soggetti:

  • iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • iscritti nel Registro dei revisori legali.
  • I periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio ai sensi dell’art. 32 del RD 20.09.34 n. 2011.

La relazione di stima deve essere riferita al valore di mercato dell’intero patrimonio sociale e sottoposta a giuramento. Il valore “rideterminato” è utilizzato ai fini della determinazione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione a titolo oneroso dei suddetti terreni e partecipazioni, in luogo del costo o valore di acquisto. Come precisato dalla circolare 5 giugno 2002, n. 47/E, la predisposizione della perizia può essere effettuata anche successivamente alla cessione della relativa partecipazione, esclusivamente «per i contribuenti che versano l’imposta sui redditi diversi di natura finanziaria in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi». Ciò non è quindi possibile nei regimi di risparmio amministrato o gestito. Copia originale della perizia, unitamente ai dati identificativi dell’esperto e al codice fiscale della società periziata (nonché unitamente alle ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva) devono essere conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi su richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Trattamento fiscale delle spese sostenute per la perizia
Il trattamento fiscale delle spese sostenute per la perizia varia a seconda che la stessa sia predisposta per conto di:

  • Società: la spesa è deducibile dal reddito di impresa per quote costanti nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei 4 successivi;
  • Soci: la spesa può essere portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo sostenuto da ciascuno di essi.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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