Con la pubblicazione in G.U. n. 148 del 28 giugno 2018 del D.L. 28 giugno 2018 n. 79, è stata prorogata al 1° gennaio 2019 l’introduzione della fattura elettronica per le cessioni di carburante da autotrazione.
Il rinvio non riguarda invece le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.

Sulla base del differimento, per i soggetti IVA che, dal 1° luglio 2018, effettuano acquisti di carburante per autotrazione, le soluzioni adottabili, tutte fiscalmente valide, sono riassumibili tra:
• la fattura elettronica (sempre che il gestore sia attrezzato ad emetterla);
• la scheda carburanti;
• il pagamento con strumenti tracciabili.

Non mutano invece le altre novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018.
In particolare dal 1° luglio 2018, sono confermate le norme sulla deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’IVA solo a fronte dell’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili (carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari).
Pertanto coloro che hanno utilizzato la scheda carburanti per i primi 6 mesi del 2018 potranno continuare ad utilizzarla tenendo conto che il pagamento dovrà essere fatto solo con strumenti tracciabili.
Restiamo a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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