Il regime forfetario è applicabile alle persone fisiche:

  • che rispettano i requisiti di accesso al regime (art. 1, comma 54, Legge 190/14);
  • che non ricadono in una fattispecie di esclusione / causa ostativa (art. 1, comma 57, Legge 190/14).

Tali condizioni vanno verificate negli anni successivi per la permanenza nel regime.

Il regime è riservato:

  • ai soggetti che sono già in attività se soddisfano i relativi requisiti. Per tali contribuenti si tratta del loro regime contabile naturale al quale possono rinunciare optando per il regime ordinario, con vincolo triennale; secondo l’Agenzia delle Entrate, tale vincolo non si applica per un soggetto che passa da semplificata al forfait in quanto sono considerati entrambi regimi naturali. Il chiarimento non riguarda però i lavoratori autonomi.
  • ai soggetti che iniziano una nuova attività; a tal fine nel mod. AA9 di attribuzione della partita IVA va indicato nella specifica casella il codice “2”.

Se l’attività intrapresa presenta i requisiti di novitàl’imposta sostitutivaè ridotta al 5% (in luogo del 15%) per i primi 5 anni.

REQUISITI DI ACCESSO

Le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se:

nell’anno precedente 
Hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a
€ 85.000.
 Tale limite è in vigore dal 2022 (per verificare l’accesso al regime dal 2023)
Hanno sostenuto spese di lavoro non superiori a € 20.000 (non ragguagliate ad anno). Tale requisito è in vigore dall’1.1.2020 con riferimento alle spese 2019.

Il requisito relativo al costo dei beni strumentali è stato abrogato a decorrere dal 2019 in quanto ritenuto incoerente con il nuovo limite di ricavi e compensi.

LIMITE RICAVI E COMPENSI

  • I ricavi/compensi vanno imputati in relazione al regime contabile dell’anno precedente e quindi, in generale, per cassa o “competenza di registrazione”;
  • non rilevano i ricavi/compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicati nell’anno precedente all’ingresso nel regime forfetario;
  • in caso di esercizio di più attività va considerata la somma dei ricavi/compensi delle diverse attività;
  • rilevano i proventi derivati dall’autoconsumo;
  • i limiti vanno ragguagliati all’anno solare, fattispecie che si verifica nel primo anno di attività.

FATTISPECIE DI ESCLUSIONE (cause ostative)

Sono esclusi dall’applicazione del regime forfetario i soggetti:

a) che si avvalgono di regimi speciali IVA;
agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, DPR 633/72) l’esclusione non si applica agli agricoltori titolari esclusivamente di redditi fondiarivendita sali e tabacchi e commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, DPR 633/72;editoria e gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, DPR 633/72)rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, DPR 633/72)intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, DPR 633/72)agriturismo (art. 5, comma 2, Legge 413/91)vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, DPR 600/73)rivendita beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, DL 41/95)agenzie di vendi te all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis,
DL 41/95)
b) non residenti, ad eccezione dei residenti in uno stato UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo con redditi in Italia > 75% del reddito complessivo;
c) che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), DPR 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL 331/93;
d) che contemporaneamente sono soci di società di personecollaboratori dell’impresa familiare, nonché “soci” di associazioni professionali;
che controllano direttamente o indirettamente una SRL (trasparente o non trasparente) che svolge un’attività riconducibile a quella del soggetto forfetario;
d-bis) la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo in regime forfetario sia esercitata prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o che lo sia stato nei 2 anni precedenti (esclusa l’ipotesi di pratica professionale obbligatoria). La verifica della prevalenza va effettuata considerando quale parametro i ricavi o compensi e verificando che siano superiori al 50% di tutti i ricavi o compensi; conseguentemente la verifica va effettuata al termine del periodo d’imposta.
d-ter) che nell’anno precedente hanno percepito redditi da lavoro dipendente, pensione o redditi assimilati superiori a € 30.000. Tale requisito è in vigore dall’1.1.2020 con riferimento al reddito 2019. La verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Secondo l’Agenzia delle Entrate il rapporto deve essere cessato nell’anno precedente, ancorché tale requisito non si evinca dalla norma.

PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

La causa ostativasi verifica se all’1.1 dell’anno di riferimento (ossia del primo anno di applicazione del regime) il soggetto forfetario possiede la partecipazione.

Qualora la partecipazione sia ricevutaper successione da parte di un soggetto già in regime forfetario, la causa ostativa non si verifica se la partecipazione èceduta entro la fine dell’anno.

Per il solo 2019 era consentito l’accesso al regime anche in presenza di una partecipazione in società di persone che doveva essere ceduta entro il 31.12.2019.

PARTECIPAZIONE IN SRL (TRASPARENTI E NON)

Più articolata è la situazione dei forfetari con partecipazione in una SRL; il possesso della partecipazione risulta ostativa al regime forfetario alla duplice condizione che:

  • sussista il controllo della società . Secondo l’Agenzia delle Entrate il controllo sussiste sia nel caso di partecipazione superiore al 50% (n. 1 art. 2359 Cc), sia nel caso di partecipazione pari al 50% (controllo di fatto ex n. 2, art. 2359, Cc) nonché nel caso in cui la partecipazione di controllo sia posseduta dal coniuge o da familiari che risultano parenti entro il 3° grado o affini entro il 2° grado; 
  • l’attivitàeconomica svolta dalla società sia riconducibile a quella del soggettoforfetario. L’Agenzia delle Entrate, al fine di individuare un criterio il più possibile oggettivo, ha stabilito che tale causa ostativa:
    • si verifica se l’attività economica del forfetario e della società ricadono nella stessa sezione della Tabella ATECO 2007 (la sezione è contraddistinta da una lettera maiuscola) e il soggetto forfetario effettua cessioni o prestazioni che sono oggetto di deduzione ai fini fiscali da parte della SRL;
    • non si verifica se l’attività economica dei soggetti ricade in una sezione della tabella ATECO differente.
N.B.La verifica per le SRL, a differenza che per le partecipazioni in società di persone, va effettuata alla fine dell’anno di riferimento in quanto, solo in tale momento può essere verificata l’esistenza di cessione o prestazioni nei confronti della SRL.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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