Il Legislatore ha previsto numerosissime agevolazioni civilistiche e fiscali per favorire la nascita di start-up innovative.

L’atto costitutivo può avvenire oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata. Le start up innovative possono redigere l’atto costitutivo e le sue successive modifiche anche mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale, e senza l’intervento degli intermediari. L’atto costitutivo è redatto secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e trasmesso al competente ufficio del Registro delle Imprese.

Le startup innovative attualmente sono esonerate dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese.

Dal 2017, inoltre, viene applicata un’aliquota unica di contributo del 30% per gli investimenti delle persone fisiche, delle persone giuridiche e in start-up innovative a vocazione sociale o del settore energetico. Inoltre è stato raddoppiato del limite massimo dell’investimento su cui calcolare la detrazione per le persone fisiche, limite che passa dagli attuali 500.000 a un milione di euro. Per i soggetti passivi IRES l’ammontare massimo degli investimenti ammissibile in ciascun periodo di imposta è di 1,8 milioni di euro.

Un numero sempre crescente di startup innovative usufruisce del Fondo di Garanzia per le PMI. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro è concessa gratuitamente sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.

Le startup innovative possono concordare con il personale, fatto salvo un minimo tabellare, quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti.

Inoltre le start up innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup.

In caso di perdite sistematiche le startup e le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).

La normativa ordinaria che prescrive l’apposizione del visto di conformità per la compensazione in F24 dei crediti IVA superiori a 15.000 euro può costituire un disincentivo all’utilizzo della compensazione orizzontale. Con l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le startup innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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