La proroga dei versamenti al 30 settembre prevista dall’articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, D.L. 34/2019 (c.d. “Decreto crescita”), convertito in L. 58/2019, ha creato non poca confusione tra i contribuenti, e l’Agenzia delle entrate ha ritenuto necessario intervenire per fornire i necessari chiarimenti sulla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione con la risoluzione 64/E/2019.

Con il richiamato chiarimento di prassi è stato innanzitutto ricordato che il Decreto crescita, così come risultante all’esito dell’iter di conversione, prevede la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, e, quindi, per tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività (prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa);
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

La risoluzione procede precisando quindi che, “ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

  • applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla 111/2011;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa”.

Si ricorda a tal proposito che gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi, dell’agricoltura e delle attività professionali sono stati approvati con il D.M. 23.03.2018 e il D.M. 28.12.2018.

I decreti appena richiamati rappresentano quindi la “bussola” che deve guidare il contribuente nell’individuazione delle attività economiche per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, risultano approvati gli Isa, e con riferimento alle quali, quindi, è possibile beneficiare della proroga dei versamenti al 30 settembre.

Da ultimo si ricorda che la prevista proroga deve essere in ogni caso valutata con estrema attenzione, considerato che comporta l’integrale versamento di tutte le rate scadenti dal 30 giugno al 30 settembre a quest’ultima data, con possibili difficoltà, dal punto di vista finanziario, per i contribuenti.

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti ed assistenza.

Tratto da Ecnews.it

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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