I PIV definiscono i pareri valutativi come quei lavori che comportano lo svolgimento controllato di una parte soltanto del processo finalizzato alla valutazione, con una corrispondente limitazione della responsabilità professionale dell’esperto.
Lo Studio Frisacco redige tali elaborati nel rispetto dei migliori principi valutativi.
In generale, il parere valutativo può:
- essere limitato ad uno specifico elemento, strumentale ad una valutazione completa (es. calcolo tasso di attualizzazione)
- richiedere una valutazione parziale partendo da elementi di base forniti dal mandante e meramente recepiti dall’esperto
- tradursi in una verifica o in un aggiornamento delle stime di una precedente valutazione (compiuta dallo stesso esperto o da altri)
- risultare una valutazione pressoché completa, ma con limitazioni che tipicamente riguardano la base informativa o l’analisi fondamentale
Si tratta quindi di stime, pareri tecnici e analisi privi delle caratteristiche di completezza della valutazione.
Il nostro team di valutazione, interviene per fornire un’opinione imparziale, indipendente e sostenibile nei confronti dei più rigorosi controlli.
Si tratta di un servizio strettamente correlato alla valutazione aziendale, ma che a differenza della stessa non assegna un valore ad un’attività.
Secondo i Principi Italiani di Valutazione (PIV) le fairness opionion comportano un giudizio su di un risultato già comunicato all’esperto (anche ad esito del lavoro di altro soggetto), generalmente costituito da un prezzo o da un rapporto di scambio. I pareri di congruità possono essere di merito (congruità finanziaria o fairness opinion) o di metodo (congruità funzionale).
Un parere di congruità generalmente è richiesto quando all’interno di un’operazione di finanza straordinaria si richiede ad un terzo soggetto indipendente di esprimere un giudizio in merito alla congruità dei termini economico-finanziari negoziati, ovvero derivante da una determinazione già assunta o ipotizzata.
Le fairness opinion posso essere elaborate sia su base volontaria che obbligatoria.
Fairness opinion obbligatorie:
- Acquisto della società da soci, promotori, fondatori o amministratori (art. 2343 – bis c.c.)
- Aumenti di capitale a pagamento con esclusione o limitazione del diritto d’opzione (art. 2441 c.6 c.c.)
- Operazioni di fusione (art 2501 sexies c.c.) e scissione (art. 2506 ter c.c.)
