La legge di bilancio 2017 ha previsto dal 1 °gennaio 2017 l’aumento del costo massimo deducibile per agenti e rappresentati per le auto in leasing da 3.615,20 a 5.164,57 euro. Com’è noto l’articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) detta i limiti di deducibilità dei costi degli automezzi utilizzati nell’esercizio d’impresa, arte o professione prevedendo che per il veicolo:

esclusivamente strumentale “nell’attività propria” dell’impresa o adibita ad uso pubblico (art. 164 c. 1 lett. a)) la deducibilità è pari al 100%
dato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (art. 164 c. 1 lett. b-bis)) la deducibilità è pari al 70%;
generalità dei casi (art. 164 c. 1 lett. b)) la deducibilità è pari al 20% nel limite del costo massimo di € 18.075,99.

Nel caso degli agenti e rappresentanti di commercio e relativamente alle autovetture, autocaravan, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale all’attività d’impresa, la percentuale di deducibilità è all’80%. Per questi soggetti e limitatamente alle autovetture, il limite quantitativo di 18.075,99 euro è elevato a 25.822,84 euro.

Fino al 31.12.2016 in base a quanto previsto dall’art. 164, TUIR, i costi relativi al noleggio dei veicoli da parte dell’agente e rappresentante di commercio erano deducibili:

nella misura dell’80% ed entro un tetto di spesa massimo pari a:
€ 3.615,20 per autovetture ed autocaravan (di cui alle lett. a) ed m), art. 54, D.Lgs. n. 285/1992);
€ 774,69 per motocicli (di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 285/1992);
€ 413,17 per ciclomotori (di cui all’art. 52, D.Lgs. n. 285/1992).

Il comma 37 della Legge di Stabilità 2017 ha introdotto una differenziazione in relazione al limite massimo di deducibilità per la locazione/noleggio in relazione agliagenti di commercio (analogamente a quanto già previsto per l’acquisto/leasing) dell’autovettura.

In particolare a partire dal 1° gennaio 2017 tale costo massimo fiscale passa da € 3.615,20 a € 5.164,57.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Articolo tratto da Fisco e Tasse.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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