L’ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese con capitale proprio favorendone il trattamento fiscale rispetto alle imprese che si finanziano con capitale di debito. L’agevolazione consiste nella deduzione dal reddito imponibile per un importo corrispondente all’incremento di capitale proprio moltiplicato per un rendimento nozionale prestabilito. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 il rendimento nozionale è pari al 4,75 %.

L’ACE si applica a:

-le società e gli enti residenti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR DPR 917/86
-le società e gli enti non residenti di cui alla lettera d) dello stesso comma 1, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Italiano.
-i soggetti IRPEF che in regime di contabilità ordinaria esercitano attività d’impresa.

Si precisa che:

-in base all’art. 73, comma 3, del TUIR (D.P.R 917/86), i soggetti residenti all’estero che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia possono applicare l’agevolazione ACE dal periodo d’imposta in cui acquisiscono la qualifica di soggetto residente.
-le società di comodo, se registrano una variazione patrimoniale rilevante ai fini ACE devono ridurre il reddito minimo dichiarato per un importo pari al rendimento nozionale del capitale proprio

Dall’ambito di applicazione dell’agevolazione ACE sono espressamente escluse, secondo quanto disposto all’art.9 del decreto ACE(DL 201/2011), le società assoggettate alle procedure di:

a) fallimento;

b) liquidazione coatta;

c) amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Ace 2017: ecco come funziona per le società di capitali

L’ACE consiste in una variazione assoluta in diminuzione pari al rendimento nozionale prefissato per la variazione del capitale proprio. Per l’anno di imposta 2016 il rendimento nozionale è il 4.75%.

Per i soggetti IRES, ai sensi dell’art. 5 del decreto ACE, la variazione in aumento di capitale proprio rilevante per l’ACE è l’incremento rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, con esclusione dell’utile di esercizio. L’incremento di capitale proprio cui applicare il rendimento figurativo è determinato da:

1. incrementi

-utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; rilevano nell’esercizio in cui le relative riserve sono formate, cioè nel periodo d’imposta in cui l’assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l’utile di esercizio
-conferimenti in denaro; rilevano a partire dalla data del versamento
-gli accantonamenti a riserve disponibili derivanti dalla “riclassificazione” di riserve indisponibili a seguito del venir meno della condizione di indisponibilità

2. decrementi

-acquisti di partecipazioni in società controllate
-acquisti di aziende e rami d’aziende
-riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo effettuate: si considerano nell’esercizio in cui si sono verificati e rilevano per l’intero ammontare.

Il meccanismo generale di applicazione dell’agevolazione ACE è il seguente:

-si determina il reddito complessivo netto
-si determina l’incremento ACE per l’esercizio
-se l’importo della base di calcolo ACE supera il reddito complessivo netto, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
-dal 2014 l’ACE può essere utilizzato come credito d’imposta, non solo ai fini IRES, ma anche ai fini Irap.

I soggetti con periodo d’imposta superiore o inferiore all’anno solare devono far riferimento a quanto chiarito dalla Circolare 12/E del 2014 secondo la quale nell’ipotesi in cui il periodo di imposta sia superiore o inferiore ad un anno, il capitale proprio va ragguagliato alla durata del periodo stesso al fine di rendere tale variazione omogenea con il coefficiente di rendimento nozionale determinato su base annuale.

I principali incrementi rilevanti ai fini ACE sono :

1.utili accantonati nelle riserve:

riserva legale
riserva statutaria
riserva facoltativa
riserve in sospensione d’imposta
riserva indivisibile L. 904/1977

2. utili portati a nuovo, indipendentemente dall’accantonamento o meno in una delle riserve sopra citate

3.gli accantonamenti a riserve disponibili derivanti dalla “riclassificazione” di riserve indisponibili a seguito del venir meno della condizione di indisponibilità.

4. conferimenti in denaro:

tutti i versamenti effettuati dai soci in c/capitale senza obbligo di restituzione
tutti i versamenti effettuati dai soci a fondo perduto
la rinuncia incondizionata del socio alla restituzione di crediti vantati verso la società

I principali decrementi rilevanti ai fini ACE sono:

1. riduzione del patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo:

riduzione delle riserve di utili
riduzione di capitale o delle riserve di utili

2. acquisti di partecipazioni in società controllate

3. acquisti di aziende e rami d’aziende

Studio Frisacco rimane a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Articolo tratto da Fisco e Tasse.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

Lascia un commento

Share