La riforma dello Sport fornisce la definizione di assenza di fine di lucro per gli enti sportivi dilettantistici e altre piccole novità per atto costitutivo e statuto.

Solitamente un’associazione può essere costituita:

  • in forma orale (anche se nella pratica non avviene o comunque la costituzione in forma orale comporterebbe la non possibilità di accedere a registri, agevolazioni, contributi e quant’altro),
  • attraverso una scrittura privata (autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale o registrata presso l’ufficio del registro)
  • attraverso atto pubblico (se si vuole ottenere il riconoscimento della personalità giuridica).

Il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto per le associazioni riconosciute è disciplinato dal codice civile; tuttavia la disciplina fiscale spesso interviene a restringere il campo di applicazione della disciplina generale civilistica per soddisfare ulteriori requisiti che il Legislatore ritiene più stringenti e adatti a particolari tipologie di enti, come nel caso degli enti sportivi dilettantistici.

1) ASD e SSD: atto costitutivo e statuto prima della riforma

Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche la legge che interveniva a “modifica” della disciplina civilistica era la L.298/2002 nel suo art. 90. In particolare, secondo i commi 17 e 18 dell’articolo in commento, le società e le associazioni sportive dilettantistiche:

  • devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica;
  • si costituiscono con atto scritto nel quale deve essere indicata la sede legale
  • devono espressamente prevedere nello statuto:
  • la denominazione
  • l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale
  • l’assenza di fini di lucro e il divieto di distribuzione degli utili
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile
  • l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
  • le modalità di scioglimento dell’associazione
  • l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di’ scioglimento delle società e delle associazioni

2) ASD e SSD: atto costitutivo e statuto post riforma

I commi appena esaminati sono stati abrogati, con decorrenza 1° gennaio 2022, dal D.Lgs. 36/2021 che all’art.7 ha novellato il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto senza però apportare sostanziali modifiche. Rispetto alla precedente disciplina è stata inserita la definizione di assenza di fini di lucro, è stata data la possibilità di distribuire gli utili in piccolissima parte ed infine, attraverso quanto disposto dall’art. 9, è stata data la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo prevedano; la misura in cui tali altre attività potranno considerarsi coerenti col carattere di secondarietà verrà definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

3) Assenza di fine di lucro

Secondo l’art. 8 del D.Lgs 36/2021 le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione:

  • allo svolgimento dell’attività statutaria o
  • all’incremento del proprio patrimonio.

Al di fuori delle ipotesi appena descritte è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.  

Ai fini di quanto appena descritto la disciplina richiama anche l’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 rivolto alle imprese sociali nel quale vengono esplicitate le fattispecie che devono considerarsi in ogni caso distribuzione indiretta di utili.

La novità è rappresentata dal fatto che, se costituiti in forma societaria, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  e  di impiegati (FOI), calcolate dall’ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l’emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai sociin misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. 

Inoltre negli enti dilettantistici che assumono le forme di società di persone o di capitali è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti indicati.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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