Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è stata approvata in via definitiva la Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205 del 27.12.2017).
Tra le diverse novità si segnalano:
• la proroga degli sgravi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e sulle riqualificazioni energetiche, con l’inserimento di un ulteriore bonus per la sistemazione a verde degli immobili e per la detrazione dei premi per le polizze stipulate contro i rischi da calamità naturali;
• la conferma delle principali agevolazioni fiscali e finanziarie a sostegno delle imprese;
• l’introduzione di sgravi contributivi per le imprese che assumono giovani.
La nuova Legge di Bilancio è in vigore dal 1° gennaio 2018.
Sono oggetto di proroga le disposizioni relative alla riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, mentre sono differiti gli aumenti delle aliquote IVA e l’introduzione della nuova IRI.
Da segnalare, inoltre, la mancata riproposizione dell’agevolazione relativa all’assegnazione di beni ai soci ed estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale.
IRI (Imposta sul reddito d’impresa) e sterilizzazione dell’aumento delle aliquote Iva
Viene differita di un anno, al periodo d’imposta 2018, l’introduzione dell’IRI (imposta sul reddito d’impresa) prevista dalla precedente legge di Bilancio 2017, per le imprese individuali e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.
Vengono inoltre sterilizzati gli aumenti IVA previsti per il 2018. Le aliquote passeranno:
• IVA ridotta: dal 10% all’11,5% dal 1° gennaio 2019 e al 13% nel 2020;
• IVA ordinaria: dal 22% al 24,2% dal 1° gennaio 2019, al 24,9% dal 2020, e al 25% dal 2021.
Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni
La Legge di Bilancio introduce l’ennesima riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti non in regime d’impresa (quindi sostanzialmente dalle persone fisiche) alla data del 1° gennaio 2018.
Per fruire del beneficio derivante dalla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni detenute alla data predetta (non in regime d’impresa), sarà necessario procedere al versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, calcolata utilizzando un’aliquota dell’8% sul valore della partecipazione o del terreno emergente da perizia di stima da asseverare a cura di un Professionista abilitato entro il termine del 30 giugno 2018. Si ricorda che entro tale data dovrà altresì essere versata l’imposta sostitutiva predetta in unica soluzione.
Vi è sempre la possibilità di rateizzare l’imposta dovuta fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo con l’aggiunta degli interessi nella misura del 3% annuo, a condizione che sia versata la prima rata entro il 30 giugno 2018.
Tassazione dividendi e plusvalenze
È prevista l’estensione dell’imposizione sostitutiva del 26 per cento anche ai redditi di capitale (dividendi) e capital gain derivanti da partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa.
La misura in oggetto determinerà la medesima imposizione sia per le plusvalenze realizzate, sia per i dividendi percepiti dalle persone fisiche, a prescindere dalla tipologia di partecipazione posseduta (Si rimanda alla nota n. 18/2017 per un maggior dettaglio).
Le nuove disposizioni sono applicabili ai redditi da capitale percepiti a partire dal 1.1.2018 e ai redditi da capital gain realizzati a decorrere dal 1.1.2019.
COMPETITIVITA’ IMPRESE:
Sono confermate e prorogate tutte le principali agevolazioni costituenti il “Piano Industria 4.0” a sostegno delle imprese:
• Super-ammortamento e iper-ammortamento:
o Passa dal 40% al 30% la maggiorazione sul costo di acquisto, sotto forma di maggiore ammortamento (solo fiscale) deducibile, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018, ovvero sino al 30 giugno 2019, a condizione che gli stessi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%. Gli investimenti devono riferirsi a beni caratterizzati dal requisito della strumentalità rispetto all’attività dell’impresa. Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso ai dipendenti, nonché quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a) dell’art. 164 del TUIR;
o Viene confermata altresì la misura dell’iper-ammortamento, rappresentata da una maggiorazione del costo di acquisizione pari al 150% (valida solo ai fini fiscali), per gli investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali con ampliamento della categoria de software1) ad alto contenuto tecnologico, effettuati fino al 31 dicembre 2018 ovvero sino al 31 dicembre 2019, a condizione che gli stessi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2018 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%. Ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni, è richiesta una dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata2 .
• Credito d’imposta formazione 4.0: viene confermato anche il credito d’imposta del 40%, a favore di tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico d’appartenenza, regime contabile adottato, per le spese di formazione del personale sostenute nel periodo d’imposta 2018 per acquisire e consolidare le conoscenza previste dal Piano Industria 4.0 (big data, analisi dei dati, cloud e fog computing e altre). Non rientrano nel credito le attività di formazione ordinaria/periodica organizzate dall’impresa per conformarsi alle normative vigenti in tema di salute, sicurezza del lavoro, tutela ambientale, ed ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione;
Il credito è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali e territoriali;
• Nuova Sabatini: viene rifinanziato per il periodo 2018-2023 il fondo per l’accesso ai finanziamenti agevolati per l’acquisto di beni strumentali. La misura è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e prevede l’accesso a finanziamenti a tasso agevolato per gli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuove ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;
• Credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI:
viene previsto a favore delle PMI3 un credito d’imposta relativo alle spese sostenute per la consulenza finalizzata alla quotazione sui mercati regolamentati. Il credito d’imposta:
o è riconosciuto alle imprese che, successivamente al 1° gennaio 2018 avviano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo, a condizione che abbiano ottenuto l’ammissione
o è attribuito, fino a un importo massimo di 500mila euro, nella misura del 50% dei costi di consulenza sostenuti, fino al 31 dicembre 2020, per ottenere l’ammissione;
o è utilizzabile (nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021) esclusivamente in compensazione mediante F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione;
o non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap;
È demandato ad un successivo decreto ministeriale il compito di adottare le necessarie disposizioni di attuazione;
• Fondo per la competitività e la produttività: è istituito il fondo per lo sviluppo del capitale immateriale, della competitività e della produttività, volto a finanziare progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni per l’anno 2018, 125 milioni per l’anno 2019 e a 175 milioni di euro per l’anno 2020;
• ICE (Istituto per il Commercio Estero): nell’ambito del processo di internazionalizzazione dell’economia nazione e apertura ai nuovi mercati, è consentito ad Invitalia di operare quale istituzione finanziaria, attraverso la costituzione di società autorizzata a effettuare finanziamenti, rilasciare garanzie, e assumere rischi non di mercato. In corso di legge sono state inoltre potenziate le misure finalizzate all’efficientamento del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all’esportazione e per il finanziamento parziale di quote del capitale di rischio di imprese italiane in imprese estere;
• Finanza d’impresa. per sostenere la capitalizzazione delle aziende (PMI) sono confermate le precedenti misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2017:
o piani individuali di risparmio (PIR), prodotti di investimento a lungo termine
che prevedono l’azzeramento dell’imposta sui redditi generati
dall’investimento (l’aliquota è del 26%) nonché l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni. In sostanza viene stabilito un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti dal risparmiatore (solo Persona fisica), a condizione che l’investimento venga mantenuto per almeno 5 anni, nei limiti di 30mila euro all’anno e di 150 mila euro nel quinquennio4;
o detrazioni fiscali al 30% per i soggetti che investono nel capitale di PMI e startup innovative. L’investimento massimo detraibile, per ciascun periodo d’imposta, è aumentato a 1 milione di euro per i soggetti IRPEF e a 1,8 mln di euro per i soggetti IRES.
LAVORO:
Di seguito si presentano brevemente le principali novità sul fronte lavoro introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.
Bonus 80 euro
La disposizione contenuta nella Legge di Bilancio 2018 eleva la soglia minima di accesso al beneficio da 24.000 a 24.600 euro e quella massima da 26.000 a 26.600 euro.
Si ricorda che il bonus 80 euro, consiste in un credito monetario annuo di 960 euro (corrispondente ad un importo mensile massimo di 80 euro) riconosciuto ai soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e rapporti di collaborazione coordinata.
Tale credito è ora riconosciuto in misura piena ai titolari di un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro; per i soggetti titolari di redditi superiori alla predetta soglia, tale credito è ridotto progressivamente, fino ad azzerarsi, a fronte di un reddito superiore a 26.600 euro.
Incentivi occupazione giovanile
E’ stato previsto, in via strutturale, un incentivo per le assunzioni dal 1° gennaio 2018 con contratto a tempo indeterminato ed a tutele crescenti di giovani al di sotto dei 30 anni di età. Per il solo anno 2018 l’incentivo è previsto per le assunzioni di soggetti al di sotto dei 35 anni di età.
Sono incentivate anche le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
L’incentivo consiste nell’esonero per 36 mesi dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, escluso il premio INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Nel caso di “conversione” di un contratto di apprendistato in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore è riconosciuto per un massimo di 12 mesi.
L’esonero spetta solo per lavoratori che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Nel caso di fruizione parziale dell’esonero (inferiore a 36 mesi) e successiva nuova assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro, spetterà l’esonero parziale per il restante periodo utile a coprire i 36 mesi.
L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Occupazione di studenti
Viene previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, sempre per la medesima durata di 36 mesi, a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fermo restando tuttavia il limite massimo di importo pari a
3.00 euro su base annua e il requisito anagrafico (inferiori ai 30 anni ed ai 35 per il 2018), per i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza scuola lavoro , ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei diversi percorsi erogati anche a livello universitario.
b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Modalità pagamento degli stipendi
Dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro o committenti posso pagare la retribuzione e i compensi attraverso una banca o posta solo tramite bonifico, strumenti di pagamento elettronico o assegno.
Pertanto:
• è vietato corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa;
• inoltre la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisca prova dell’avvenuto pagamento della Retribuzione;
La disposizione non si applica ai rapporti di lavoro di addetti ai servizi familiari e domestici. In caso di violazione della disposizione è stata prevista una sanzione da euro 1.000 a 5.000.
Licenziamenti collettivi
A decorrere dal 1° gennaio 2018, il contributo a carico dell’azienda per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, passa da 1.469,85 euro a 2.939,70 euro .
Tale importo è moltiplicato per 3 in caso di mancato accordo sindacale al termine della procedura di licenziamento collettivo (art. 3 – comma 35 – legge 92/2012).
BONUS FISCALI:
Viene disposta la proroga degli sgravi fiscali attualmente in vigore per gli interventi di recupero edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché introdotto un nuovo bonus per gli interventi di sistemazione a verde degli immobili.
a) Riqualificazione energetica
Detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative a:
• acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
• acquisto e posa in opera di schermature solari;
• acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di colare alimentati a biomasse combustibili, fino a un massimo di detrazione pari a 30.000 euro;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.
Viene inoltre prevista una detrazione del 50%, da ripartire in 5 anni, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021.
La detrazione è esclusa se l’efficienza è inferiore alla classe energetica A.
Detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sino al 31 dicembre 2018.
La detrazione del 65% si applica anche alle spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dall’1.1. al 31.12.2018 con un ammontare massimo di detrazione di € 100.000. Per beneficiare della detrazione gli interventi devono condurre ad un risparmio energetico pari almeno al 20%.
La proroga non riguarda gli interventi effettuati su parti comuni condominiali per i quali la detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.
La possibilità di optare per la corrispondente cessione del credito, in luogo della detrazione, è estesa a tutti (non solo ai soggetti no tax area) e per tutte le tipologie di spesa (non più solo a quelle relative alla riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali).
b) Recupero edilizio
Confermata la proroga per le spese sostenute fino al 31.12.2018 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nella misura del 50% (anziché del 36%), fino ad un importo massimo di 96.000 euro (anziché 48.000 euro).
c) Bonus verde
Viene introdotta per il 2018 una speciale agevolazione (Bonus verde) ai fini IRPEF per le spese documentate (con mezzi di pagamento tracciabili), fino ad un ammontare massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute dai soggetti che possiedono e detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati i seguenti interventi:
– sistemazione di aree a verde di aree scoperte private di edifici esistenti unità immobiliari, pertinenze, o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
L’agevolazione, ripartita in 10 rate annuali di pari importo, spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulla parti comuni esterne di edifici condominiali. Le spese agevolabili includono anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei lavori.
d) Bonus mobili ed elettrodomestici
Confermata fino al 31.12.2018 la detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio.
La detrazione è fruibile in 10 quote annuali fino ad un massimo di 10.000 euro, per le spese effettuate dal 1.1.2017.
Sport Bonus
È riconosciuto a tutte le imprese un credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.
Il beneficio è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini IRES e IRAP.
Bonus creatività
In sede di approvazione finale è stato introdotto il bonus “creatività” a favore delle imprese “culturali e creative” che svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o stato membro UE/SEE che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l’ideazione, creazione, viluppo, diffusione di prodotti culturali.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per lo sviluppo, produzione, promozione di prodotti e servizi culturali/ricreativi.
Le disposizioni attuative saranno regolate da un apposito decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.
Detrazione polizze calamità naturali
Viene confermata l’introduzione di una detrazione ai fini IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni stipulate a partire dal 1.1.2018 contro i rischi da eventi calamitosi relativamente alle unità immobiliari ad suo abitativo.
Cedolare secca
Viene confermata per gli anni 2014 al 2019 l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% ai contratti a canone concordato, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni d cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b) del DL n. 551/88, e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.
Web tax
In sede di approvazione è stata introdotta la nuova imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, rese nei confronti di:
• stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia;
• soggetti residenti sostituti d’imposta diversi dai contribuenti minimi/forfetari.
ALTRE MISURE:
Credito d’imposta materie plastiche da raccolta differenziata
Con l’obiettivo di incentivare il riciclaggio di materie plastiche miste viene riconosciuto per gli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti che siano realizzati con materiali derivanti da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite massimo annuale di 20.000 euro per beneficiario.
Il credito deve essere indicato in dichiarazione relativa al periodo d’imposta di sostenimento e non concorre alla formazione della base imponibile del reddito né di quella ai fini IRAP.
Fatturazione elettronica
La manovra 2018 estende anche alle operazioni tra privati l’obbligo della fatturazione elettronica. Il nuovo obbligo sarà articolato in due fasi:
• Fase 1: dal 1° luglio 2018 si applicherà solo alle cessioni di benzina o gasolio per motori e alle prestazioni di subappaltatori nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione;
• Fase 2: dal 1° gennaio 2019 l’obbligo sarà esteso a tutte le operazioni business to business (B2B) e transiterà attraverso il sistema di interscambio (Sdi), lo stesso canale in cui sono già transitate le fatture elettroniche verso la Pa e i dati delle comunicazioni delle liquidazioni Iva e quelli per lo spesometro.
E’ disposta inoltre la soppressione della scheda carburante per la documentazione degli acquisiti di carburante per autotrazione. Gli acquisiti presso gli impianti di distribuzione dovranno essere documentati da fattura elettronica. Inoltre ai fini della deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA a credito, gli acquisti devono essere effettuati tramite carte di credito, di debito e prepagate.
Semplificazioni contabili
Come già evidenziato in occasione della bozza alla Legge di Bilancio 2018 le semplificazioni amministrative avranno un forte impatto sulla gestione dei soggetti esercenti arti e professioni e delle imprese in contabilità semplificata.
Sulla base dei dati delle fatture elettroniche (e dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi trasmessi telematicamente) tali soggetti potranno infatti optare per le dichiarazioni IVA e redditi precompilate.
La norme stabilisce infatti che l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione:
a) gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
b) una bozza di dichiarazione annuale dell’IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
c) le bozze dei modelli F24 di versamento recanti il riepilogo delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.
Per i soggetti che decideranno di avvalersi degli elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse/acquisti.
Deducibilità interessi passivi ROL
Viene meno, ai fini del calcolo del ROL, la rilevanza dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti, controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c, comma 1, n.1.
Differimento ISA
Viene differita al 2018 l’applicazione degli ISA (indici sintetici di affidabilità). Permangono quindi per il 2017 gli studi di settore.
Modifiche al calendario fiscale
Le principali scadenza fiscali previste per il 2018 sono fissate:
– al 23 luglio per la presentazione del 730 (precompilato o ordinario);
– al 30 settembre per l’invio dello spesometro;
– al 31 ottobre il termine per la presentazione del modello Redditi e IRAP;
– al 31 ottobre il termine di presentazione del modello 770 e del modello CU con redditi che non vanno nel 730.
Studio Frisacco resta a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti