Da oggi, 1° marzo, troveranno applicazione una serie di misure incentivanti e disincentivanti introdotte con la Legge di bilancio 2019, riguardanti l’acquisto di autovetture, rispettivamente, a bassa o ad alta emissione di CO2.

L’Agenzia delle entrate si è soffermata su queste novità con la risoluzione 32/E/2019, di ieri, 28 febbraio, fornendo una serie di chiarimenti sulle seguenti disposizioni normative:

  • misure incentivanti l’acquisto di autoveicoli nuovi con basse emissioni di CO2 e nuova detrazione fiscale, ai fini Irpef/Ires, per l’acquisto e la posa in opera di colonnine di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica (articolo 1, commi da 1031 a 1042, L. 145/2018);
  • misure disincentivanti l’acquisto di autoveicoli con alte emissioni di CO2 (articolo 1, commi da 1042 a 1045, L. 145/2018);
  • incentivi alla rottamazione per l’acquisto di motoveicoli non inquinanti (articolo 1, commi da 1057 a 1064, L. 145/2018).

Con specifico riferimento alla prima misura incentivante, riguardante l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2, la citata risoluzione ricorda che le disposizioni prevedono il riconoscimento di un contributo, riconosciuto all’acquirente del veicolo sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto; successivamente le imprese costruttrici o importatrici rimborseranno gli importi dei contributi al venditore, recuperando poi detto importo quale credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 in modalità telematica.

Si sottolinea, a tal proposito, che il contributo è riconosciuto all’acquirente del veicolo soltanto in caso di acquisto, anche in locazione finanziaria, e immatricolazione in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica, caratterizzato da basse emissioni inquinanti di CO2, inferiori a 70 g/km, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro (Iva esclusa).

Il contributo è compreso tra i 1.500 e i 6.000 euro ed è differenziato:

  • sulla base di due fasce di emissioni di CO2,
  • a seconda che l’acquisto avvenga o meno con contestuale consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, Euro 2, Euro 3 o Euro 4.

Un’altra agevolazione prevista dalla disposizione in esame è rappresentata da una nuova detrazione fiscale, ai fini Irpef e Ires, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica per i veicoli alimentati a energia elettrica (articolo 1, comma 1039, L. 145/2018).

La detrazione, che compete esclusivamente per le infrastrutture di ricarica non accessibili al pubblico, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro, ed è da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Da ultimo la risoluzione in commento si concentra sulla c.d. “Ecotassa”, ovvero sulla nuova imposta, prevista a carico di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 CO2 g/km.

L’imposta, introdotta a decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, è parametrata alla quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, e deve essere versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione in nome e per conto dell’acquirente entro il giorno di immatricolazione del veicolo.

Da ultimo si ricorda che è prevista un’ulteriore misura incentivante per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi e la contestuale consegna per la rottamazione del veicolo appartenente alle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Quest’ultima agevolazione ricalca, in larga misura, quella prevista per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni di CO2, e prevede un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, per coloro che:

  • acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3, e
  • consegnano per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie, di cui siano proprietari o utilizzatori, delle categorie Euro 0, Euro 1 o Euro 2.

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti e assistenza.

Tratto da ecnews.it

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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