La società in nome collettivo (SNC) è il modello societario di base per l’esercizio di un’attività imprenditoriale e viene normalmente utilizzata per le attività artigianali e le piccole attività commerciali. La società in nome collettivo è il prototipo delle società commerciali: viene applicata la disciplina della società semplice, dalla quale però si differenzia per una più spiccata autonomia patrimoniale.

I soci rispondono in solido e senza limiti per le obbligazioni sociali ed hanno tuttavia il beneficio di escussione del patrimonio sociale. Tuttavia, il creditore particolare del socio non ha diritto di rifarsi sulle quote societarie per soddisfare i propri crediti nei confronti del socio.

Nella snc, ogni socio è lavoratore ed amministratore e percepisce utili in base alla quota di capitale sottoscritto.

COSTITUZIONE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

La società in nome collettivo è il modello societario di base per l’esercizio di un’attività imprenditoriale. L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.

Nell’atto costitutivo devono essere indicati:

  • I soci;
  • La ragione sociale, corredata dall’indicazione del rapporto sociale;
  • I soci amministratori e i soci rappresentanti;
  • La sede principale e, se previste, le sedi secondarie;
  • Oggetto sociale;
  • I conferimenti attribuiti ad ogni socio;
  • La quota di partecipazione di ogni socio;
  • Criteri per ripartire utili e perdite;
  • Durata della società.

La ragione sociale deve includere almeno il nome di uno dei soci, e l’indicazione che si tratta di una società in nome collettivo.

Non è previsto un capitale minimo, come invece previsto per altre forme giuridiche societarie.

L’atto costitutivo deve essere iscritto al Registro delle Imprese. L’iscrizione nel Registro delle Imprese non costituisce un elemento essenziale per la validità della costituzione della società, ma è richiesto a titolo di regolarità della stessa.

L’iscrizione della società nel Registro delle Imprese permette ai terzi di conoscere gli elementi essenziali del contratto sociale, le modifiche successive e gli eventi più rilevanti intercorsi nella vita della società.

Gli adempimenti da effettuare per costituire una SNC, sono:

  • Redazione atto costitutivo e dello statuto dinanzi ad un notaio;
  • Apertura della partita IVA e codice fiscale;
  • Iscrizione nel registro imprese presso la CCIAA;
  • Vidimazione libri contabili.

CARATTERISTICHE SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

Responsabilità Illimitata E Solidale

La società in nome collettivo non ha personalità giuridica ed è dunque contraddistinta dal carattere di responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali.

Nella società semplice i soci possono fare un patto per poter escludere la responsabilità personale di uno o più di essi nei confronti dei terzi.

I creditori societari possono comunque chiedere ugualmente a ciascun socio il pagamento del debito per intero. Colui che ha pagato il creditore, se era escluso a causa del patto sussistente, potrà domandare agli altri soci di rimborsargli integralmente il pagamento effettuato.

Trattandosi di una responsabilità illimitata e sussidiaria, il patrimonio personale dei singoli soci non potrà comunque essere aggredito se prima il creditore non ha cercato di escutere il patrimonio della società.

Tassazione E Contributi Previdenziali Sui Soci

La SNC, paga, sull’utile realizzato, soltanto l’IRAP, mentre ai fini IRPEF il reddito è imputato ai soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

I soci devono essere iscritti all’INPS (artigiani o commercianti) e devono versare annualmente, circa 4.000 euro di contributi fissi che coprono fino alla soglia di 15.500 euro di reddito. Superata tale soglia deve essere pagata, per la differenza, una percentuale di contributi con aliquota di circa il 22% fino ad una soglia di 42.000 euro oltre la quale si pagherà di più.

Obbligo Di Non Concorrenza

I soci delle società in nome collettivo sono vincolati al rispetto di un obbligo di non concorrenza, pena il risarcimento del danno ed eventualmente anche la loro esclusione dalla società.

Pertanto, nessun socio può esercitare, un’attività in concorrenza con la società o partecipare come socio con responsabilità illimitata in una società concorrente.

L’obbligo di non concorrenza può essere abolito per volontà unanime di tutti i soci.

VANTAGGI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

Uno dei principali vantaggi nella costituzione di una snc, risiede nella responsabilità solidale dei soci ed anche nell’azione di regresso nei confronti degli altri soci.

Inoltre la snc è caratterizzata dall’assenza dell’assemblea dei soci, pertanto le modifiche dell’atto costitutivo vengono decise dai soci, i quali sono liberi di scegliere la forma amministrativa.

Un’ulteriore vantaggio nella costituzione di una snc riguarda la circostanza che una snc può essere costituita con un minimo di capitale conferito da ciascuno dei soci. Il regime contabile è quello della semplificato che richiede meno adempimenti fiscali.

SVANTAGGI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

Nonostante, le spese di costituzione ed i costi di gestione siano minime per la costituzione di una snc, non avendo personalità giuridica, non fornisce ai soci, nessun tipo di protezione patrimoniale per le obbligazioni assunte dalla società.

Infatti, uno dei principali svantaggi principali della snc, riguardano la responsabilità illimitata e solidale dei soci.

Questo significa che, se la società non riesce ad incrementare il proprio business e le cose iniziano ad andare male, la società è esente da responsabilità e ne rispondono i singoli soci.

La responsabilità dei soci vale nei confronti dei terzi estranei alla società, ma non trova applicazione per i rapporti interni tra i soci.

Inoltre, il reddito dichiarato dalla società viene imputato direttamente ai soci. Il reddito imputato al socio non è considerato reddito di capitale, ma reddito di impresa indipendentemente dall’attività esercitata.

I redditi sono attribuiti ai soci in proporzione alla quota con la quale hanno partecipato agli utili.

I soci della snc, come abbiamo visto, possono votare in base alla propria quota di partecipazione sottoscritta. Quello che in certi casi può essere un vantaggio, può diventare un limite, quando sono necessarie delle decisioni.

Può accadere che in una snc, con due soci al 50% si resti paralizzati perchè non è possibile portare avanti una scelta condivisa.

Inoltre, ogni socio ha il potere di prendere decisioni da solo che potrebbero impegnare tutti il resto dei soci, sia per quanto riguarda l’ordinaria sia la straordinaria amministrazione.

Salvo diversa disposizione statutaria, infatti, ogni socio può, disgiuntamente, firmare contratti e obbligazioni in nome e per conto della snc.

Alla luce di queste considerazioni, costituire la snc, può essere opportuno in casi di business di modeste dimensioni e non siano necessari grandi investimenti.

 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Frisacco

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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