L’applicazione dell’imposta sul reddito d’impresa comporterà una tassazione piatta (flat tax) nella stessa misura dell’Ires, con la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa le somme percepite dall’imprenditore o dai soci a titolo di remunerazione dell’amministrazione e delle prestazioni. Somme queste ultime che verranno tassate secondo le ordinarie regole Irpef nella dichiarazione personale dei redditi dell’imprenditore e dei soci.Dal 1° gennaio 2017 è possibile l’opzione Iri per le imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria. I destinatari della nuova tassazione piatta del reddito d’impresa potranno essere le imprese individuali e le società di persone che opteranno per la nuova modalità di tassazione separata del reddito.

Oltre a questi soggetti potranno scegliere la tassazione Iri anche le piccole società di capitali di cui all’articolo 116 del Tuir. Si tratta nello specifico, delle società a responsabilità limitata con un numero di soci non superiore a 10, o a 20 nel caso di società cooperativa, con ricavi annui non superiori a quelli previsti per l’applicazione degli studi di settore (5.164.569 euro). Tale nuova modalità di tassazione è finalizzata ad assimilare il trattamento fiscale delle imprese individuali e delle società di persone con quello delle società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica e favorendo al tempo stesso la patrimonializzazione delle piccole imprese, che potranno beneficiare degli effetti della normativa sull’aiuto alla crescita economica (Ace) sulla quota di reddito d’impresa tassato separatamente e non distribuito.

Il reddito d’impresa da assoggettare ad aliquota proporzionale verrà determinato secondo le ordinarie regole di determinazione previste dal capo VI del Tuir, con la possibilità di poter però dedurre dallo stesso le somme che l’imprenditore (o i soci della società di persone) ritrarranno dall’impresa stessa quale giusta remunerazione del proprio contributo lavorativo. Tali prelievi deducibili potranno essere effettuati nei limiti dell’utile di esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione sostitutiva negli anni passati. Le eventuali perdite d’impresa conseguite in regime Iri, che potrebbero essere dovute anche dall’eccesso di prelievi degli imprenditore e dei soci, potranno essere riportate in avanti, senza limiti temporali, per essere utilizzate in compensazione dei redditi dei periodi di imposta successivi e per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi.

L’accesso al regime Iri avviene tramite opzione che ha una durata di cinque periodi di imposta e che è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione.

La legge di bilancio 2017 prevede inoltre che per le imprese individuali e per le società di persone in regime di contabilità semplificata il reddito d’impresa e il valore della produzione netta venga determinato secondo il criterio della cassa, in sostituzione dell’attuale criterio della competenza economica, che resterà in vigore soltanto per i soggetti che opteranno per la contabilità ordinaria. Tale passaggio comporta la necessità di rivedere gli obblighi di tenuta dei registri contabili apportando le opportune modifiche all’articolo 18 del dpr 600/73. Le imprese minori in regime di cassa potranno pertanto limitarsi alla tenuta dei registri Iva con l’aggiunta dei componenti non rilevanti a tali fini comprensivi delle annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti effettuati nell’esercizio. In alternativa alla tenuta dei registri Iva integrati le imprese minori potranno istituire appositi registri nei quali annotare, cronologicamente, ciascun incasso e ciascun pagamento. In aggiunta a queste due distinte metodologie contabili le imprese potranno anche optare per la tenuta dei soli registri Iva con la presunzione che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento. Tale opzione è vincolante per almeno un triennio. Le modalità di determinazione del reddito d’impresa minore con il regime di cassa sono descritte nel nuovo articolo 66 del Tuir.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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