Il trust è un istituto di matrice anglosassone. Si caratterizza per il rapporto di fiducia tra l’intestatario originario dei beni e il soggetto al quale è affidata la loro gestione. Le regole per la costituzione del trust sono reperibili nell’ambito della legge n. 364 del 16 ottobre 1989 di ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 avente ad oggetto “la legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento”.

Da un punto di vista fiscale, l’istituto ha invece ricevuto una disciplina con la legge n. 296 del 27 dicembre 1996 (Legge Finanziaria 2007).

Sostanzialmente attraverso l’istituzione del trust il soggetto disponente trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee (il fiduciario), che ha il compito di gestirli secondo le disposizioni impartite nell’atto istitutivo del trust. Con l’atto di trasferimento di un bene in favore del trustee, il disponente si spoglia della titolarità dei beni trasferiti, che quindi non fanno più parte del suo patrimonio, ma diventano parte del cosiddetto “patrimonio segregato” costituito dal Fondo che fa capo al trust.

I beni che fanno parte del Fondo sono di fatto tutelati da tutti i possibili “attacchi esterni” in quanto, proprio per la struttura del Fondo:

  • non possono essere aggrediti da eventuali creditori del disponente, perché, a seguito del trasferimento al trustee, non si trovano più nel patrimonio del disponente stesso;
  • non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee perchè non entrano nel suo patrimonio personale;
  • non concorrono alla formazione della massa ereditaria del trustee in caso di morte dello stesso;
  • non rientrano, ad alcun titolo, nel regime patrimoniale legale della famiglia del trustee qualora quest’ultimo sia coniugato;
  • non sono legittimamente utilizzabili per finalità divergenti rispetto a quelle predeterminate nell’atto istitutivo del trust;
  • non possono essere aggrediti dai creditori personali dei beneficiari fino a quando i beni inclusi nel Fondo del trust non siano oggetto di attribuzione ai beneficiari stessi da parte del trustee.

In sostanza il patrimonio conferito al trust viene completamente “blindato” e potrà essere gestito esclusivamente negli interessi del soggetto beneficiario.

Nel caso del sostegno ai disabili il trust assume la veste di “trust di scopo”. Si tratta, infatti, di un trust che ha per oggetto il perseguimento di un fine, ossia il benessere del disabile vita natural durante, e non l’arricchimento di determinati soggetti, neppure degli stessi beneficiari. L’obbiettivo, in sostanza, è di carattere sociale e non finanziario. Un aspetto questo che viene chiaramente evidenziato nell’atto costitutivo.

Si tratta quindi di uno strumento particolarmente utile a garantire il “Dopo di noi” in quanto non potrà essere in ogni caso prevista una destinazione diversa del patrimonio rispetto a quella prefigurata dal disponente al momento della stesura dell’atto istitutivo del trust. Peraltro nell’ambito del trust è prevista una specifica figura di controllo, il protector o guardiano, che ha una duplice funzione: quella di controllo sull’operato del gestore e quella di fungere da raccordo tra il disabile e lo stesso gestore.

Le figure che entrano in gioco al momento della costituzione del trust sono molteplici, e tutte debbono essere presenti perché realizzi la struttura di tutela. In dettaglio nell’atto istitutivo dovranno dunque comparire figure quali:

1)Disponente

Generalmente, nel trust in favore dei soggetti deboli, i disponenti sono i genitori o i famigliari più stretti. Nel momento in cui conferisce il proprio patrimonio al trust il disponente non ne è più proprietario e perde qualunque pretesa sui beni conferiti. La costituzione del patrimonio in trust, però, non deve necessariamente avvenire contestualmente all’istituzione del trust, ma si può realizzare anche successivamente con ulteriori erogazioni al Fondo, sia per quel che riguarda il patrimonio mobiliare (somme di denaro, titoli, ecc.), che gli immobili. Quanto necessario per la realizzazione dello scopo del trust, in sostanza potrà essere trasferito al trustee nel corso del tempo. Ad esempio nel caso dell’appartamento di famiglia in genere i genitori possono trasferire al trustee la nuda proprietà in qualunque momento. All’atto della successione il trust avrà il suo reale inizio, il trustee acquisterà la piena proprietà del bene ed eserciterà i poteri e le funzioni previste nell’atto di trust.

2)Trustee

Il trustee è il soggetto incaricato della gestione e dell’amministrazione dei beni in trust. Per esercitare le sue funzioni non ha quindi la necessità di richiedere le autorizzazioni previste per il tutore ed il curatore, ma ha la responsabilità di perseguire lo scopo del trust e dalla legge scelta dal disponente. Ad esempio risponde personalmente ed illimitatamente per ogni obbligazione assunta.

Il disponente potrà inoltre dare delle indicazioni di massima al trustee circa la gestione ed amministrazione del patrimonio in trust che, in considerazione del rapporto di fiducia intercorrente tra disponente e trustee, difficilmente verranno da quest’ultimo disattese. L’ufficio di trustee potrà inoltre essere assunto da più persone, le quali, nell’operare di comune accordo, realizzeranno altresì una forma di reciproco controllo. Nella scelta del trustee il disponente ha la massima discrezionalità. Il trustee sarà quindi tenuto ad amministrare, gestire e disporre i beni in trust a favore dei beneficiari secondo le indicazioni dettate nell’atto istitutivo del trust, nel rispetto della legge ed in accordo con le direttive del disponente.

La legge, come detto, consente di attribuire il ruolo di trustee anche alle Onlus.

3)Guardiano

Il guardiano ha il compito di controllare, e nel contempo assistere, il trustee nella gestione del patrimonio. La nomina del guardiano risponde quindi all’esigenza di sorvegliare il trustee e, al tempo stesso, di aiutarlo nelle scelte operative. Di fatto il guardiano funge da raccordo tra l’amministratore del fondo e i beneficiari, e ha il compito di controllare che il fondo venga gestito secondo le regole impartire dal disponente. Nei trust di scopo, ossia in quelli costituiti al fine di disporre dei mezzi necessari per svolgere una determinata attività, in questo caso quella in favore del disabile, la funzione del guardiano è quella di vigilare sull’operato del trustee nell’interesse del beneficiario e della realizzazione dello scopo come delineato nell’atto costitutivo. Per questo al guardiano possono essere riservati diversi poteri, tra i quali quello di revocare l’incarico al trustee nel caso in cui dovesse riscontrare delle irregolarità. Agisce per interessi non propri, in una posizione di alterità rispetto al trustee.

Il disponente può attribuire al guardiano poteri più o meno incidenti sulle scelte del trustee quali: diritto di essere sentito, potere di dare il benestare, di rimuovere il trustee, di sostituirlo, potere di operare delle verifiche, di agire nei confronti del trustee. Quello che non può e non deve fare è quello di sostituirsi al trustee nell’amministrazione dei beni in trust assumendo un ruolo attivo.

In generale la figura del guardiano è opzionale nell’ambito dei trust che hanno finalità esclusivamente finanziarie. Diventa invece una figura obbligatoria, come vedremo più avanti, quindi una fiigura dalla quale non si può prescindere nel caso dei trust finalizzati a garantire il futuro dei soggetti disabili.

4)Beneficiari

I beneficiari sono coloro ai quali il trustee è obbligato o può fare ottenere dei vantaggi economici.

Nell’ambito dei beneficiari sono previste due categorie:

  • beneficiari del reddito o delle attività che costituiscono lo scopo del trust;
  • beneficiari finali.

I primi sono i soggetti ai quali viene attribuito il reddito generato nel corso della vita del trust (ad esempio i canoni di locazione, le rendite finanziarie…) per far fronte alle necessità economiche, ovvero per realizzare lo scopo previsto dall’atto istitutivo del trust.

I beneficiari finali del trust invece, sono i soggetti ai quali viene attribuito il Fondo in trust al termine della vita del trust. Nel caso dei trust finalizzati al “Dopo di noi” di norma la durata del trust coincide con la durata della vita del disabile. Al termine il disponente può dunque prevedere che i beni in trust siano trasferiti ad esempio agli altri figli, all’Onlus, o alla persona fisica che si è operativamente occupata del disabile stesso.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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