Tra le novità introdotte dalla c.d. “Manovra Correttiva” DL n. 50/2017, segnaliamo l’agevolazione concessa, a decorrere dall’anno 2018, alle imprese / lavoratori autonomi relativamente alle spese di pubblicità su giornali, televisione e radio.
In particolare l’art. 57-bis del citato Decreto, con l’intento di:
• incentivare le imprese e lavoratori autonomi ad impiegare strumenti pubblicitari al fine di accrescere e sviluppare la propria attività;
• “sostenere” il comparto dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale come riconosciuto dall’art. 2, comma 2, Legge n. 198/2016;
prevede il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta proporzionato alla spesa incrementale delle campagne pubblicitarie” effettuate.
La norma riguarda le imprese e i lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica e dall’iscrizione ad un Albo professionale.
Sul punto va evidenziato che l’art. 4, comma 1, DPR n. 137/2012, contenente la Riforma degli ordinamenti professionali, contempla la “pubblicità informativa” con ogni mezzo avente ad oggetto:
• l’attività delle professioni regolamentate;
• le specializzazioni e i titoli posseduti attinenti alla professione;
• la struttura dello studio professionale;
• i compensi richiesti per le prestazioni.
L’agevolazione riguarda le spese in campagne pubblicitarie effettuate tramite:
• stampa periodica / quotidiana;
• emittenti televisive;
• emittenti radiofoniche locali (analogiche o digitali).
Per aver diritto al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia del fatto che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quello sui medesimi mezzi di informazione dell’anno precedente.
Il bonus, pari al 75% – 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati, 90% Micro imprese, PMI e startup innovative e 75% agli Altri soggetti, sarà attribuito nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari “effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione” del DL n. 50/2017, ossia dal 24.6.2017.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione, mediante il mod. F24, previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L’operatività del beneficio in esame richiede l’emanazione di un apposito DPCM contenente le relative disposizioni di attuazione.
Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.