Spettanza indennità 600 euro
Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23.02.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020
Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020
Rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del 23.02.2020 , l’indennità è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A.
Lavoratori autonomi e liberi professionisti non in regola con i versamenti contributivi, ma in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma , ad oggi nessuna disposizione del D.L. 18/2020 prevede, tra i requisiti per beneficiare dell’indennità, la regolarità contributiva.

Il decreto firmato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanza, dedicato agli iscritti alle Casse private, invece, riserva l’indennità a coloro che abbiano adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

Soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell’Ago (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria) , come chiarito dalle Faq del Mef, l’indennità spetta se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’Inps
Agenti di commercio che, oltre all’iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l’obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, come l’Enasarco Sì, gli agenti hanno diritto di beneficiare dell’indennità di 600 euro prevista dall’articolo 28 D.L. 18/2020 (sul punto si segnala una modifica delle Faq pubblicate dal Mef).

Si sottolinea che gli agenti iscritti all’Enasarco hanno diritto accedere anche al fondo per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

I due benefici sono però tra loro alternativi e non cumulabili.

Badanti e colf Attualmente non è prevista alcuna indennità a favore di badanti e colf.

Nelle Faq del Mef è tuttavia stato precisato che “la situazione di colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nellarticolo 44”.

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro Sì, le domande potranno essere presentate dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza.

È necessario che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro

, la domanda può essere presentata all’ente di previdenza, a condizione che

  • la partita Iva sia stata chiusa nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020
  • ovvero sia stata subita una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.