Per attenuare i rincari dei prezzi dell’energia il Governo ha introdotto contributi straordinari destinati alle imprese a forte consumo di energia, oltre ad aiuti destinati alle imprese diverse dalle precedenti. Ai fini che qui ci interessa approfondire, concentriamoci sulle seconde, vale a dire tutte quelle che non rientrano nella definizione di imprese energivore.
In particolare, l’articolo 3, comma 1, D.L. 21/2022 (Decreto Ucraina bis) prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta nella misura del 15 per cento (come modificato dall’articolo 2 D.L. 50/2022) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022; l’incentivo è destinato alle imprese “dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica”, ossia diverse dalle cosiddette imprese energivore, identificate in base alle disposizione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27.12.2017.
Le imprese sopra richiamate possono beneficiare del credito d’imposta a condizione che rispettino determinati requisiti: il prezzo di acquisto della componente energia calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito “un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.
Con la circolare 13/E/2022 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa la determinazione dell’ambito soggettivo ed oggettivo del credito d’imposta “energia” destinato alle imprese non energivore.
Ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, occorre tener conto:
- dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete),
- il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione,
- ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
Si tratta, in altri termini, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”.
Secondo l’Agenzia, inoltre, per ragioni di ordine logico-sistematico, pur non essendo espressamente previsto dalla norma, concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.
Diversamente, non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia.
Il costo medio così calcolato va ridotto anche dei relativi sussidi. Al riguardo, per “sussidio” si intende qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica.
Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto (ossia del costo medio della componente energia elettrica del primo trimestre del 2019, necessario per il raffronto con i costi medi della materia energia relativa al primo trimestre 2022), questo si assume pari alla somma delle seguenti componenti:
- valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro/MWh (Fonte Gestore del mercato elettrico – GME);
- valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,80 euro/MWh (Fonte ARERA);
- per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
Quest’ultime, qualora riscontrino l’incremento richiesto dalla norma rispetto all’anzidetto parametro, possono fruire del beneficio in commento.
Nel rispetto dei requisiti sopra descritti, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Rileva, pertanto, il sostenimento delle spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2022.
Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica (costituita dai costi per l’energia elettrica, il dispacciamento e la commercializzazione), ad esclusione di ogni onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
Non costituiscono spese agevolabili, ad esempio, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica. Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.
Al credito d’imposta, secondo quanto previsto dal comma 2, articolo 3, D.L. 21/2022:
- non si applica il limite annuale di 000 euro riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi (di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007) ed il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni orizzontali dei crediti (di cui all’articolo 34 L. 388/2000);
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Si ricorda, infine, che con la risoluzione 18/E/2022 è stato istituito il codice tributo 6963 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21” – per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2022.
Con riguardo al termine iniziale di fruizione del credito d’imposta, in assenza di una esplicita indicazione della norma primaria, si ritiene che lo stesso decorra dal momento di maturazione del credito, ossia dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione previsti dalla disciplina agevolativa.
Analogamente a quanto previsto per i bonus edilizi, il credito di imposta è cedibile fino a tre volte, ma solo per intero; la seconda e la terza cessione può essere effettuata esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti
Studio Frisacco
tratto da ecnews.it