In questo articolo facciamo chiarezza sulla disciplina nel nostro ordinamento tributario riguardante le criptovalute, presente sulla Legge di Bilancio 2023. Prima di inquadrarle da un punto di vista dichiarativo è opportuno capire cosa sono e come classificarle correttamente.

Cosa sono?

La criptovaluta, riferendosi ai Bitcoin, viene definita come una “moneta alternativa” a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria. Hanno la caratteristica di non essere materiali, essendo solo digitali, e la loro creazione e funzionamento avvengono attraverso codici crittografici ed elaborati calcoli algoritmici.

Le criptovalute vogliono essere la rappresentazione digitale di valori e diritti, il cui sviluppo e propagazione è strettamente legato alla tecnologia informatica che trova nella blockchain la sua principale applicazione. Negli anni sono state sviluppate e create decine di migliaia di monete virtuali che vengono utilizzate in diversi ambiti, ciò porta le criptovalute ad essere identificate in diverse classi di utilizzo:

  • currency token: vengono usate come mezzi di pagamento per l’acquisto di beni e servizi, o come mezzi per il trasferimento e investimento di denaro;
  • security token: integrano diritti sia economici, sia amministrativi;
  • utility token: ad esse sono associate una moltitudine di diritti legati a un progetto che chi li emette intende realizzare (software);
  • non fungible token, o meglio conosciuti come NFT, sono uno strumento che nasce per rappresentare asset digitali come opere d’arte digitali, brevetti, biglietti per eventi e molto altro; oltre che per documentare le proprietà fisiche reali attraverso una sorta di certificato.      

Essendo identificate come moneta dal punto di vista giuridico, ma non dal punto di vista economico, presentano alcune caratteristiche simili alla moneta:

  • assolvere, in alcune situazioni, il ruolo di mezzo di pagamento;
  • rappresentare una riserva di valore.

Tutto ciò che ruota intorno alle criptovalute può essere considerato come “cripto-attività“, alcune delle quali sono state fatte rientrare nel sistema impositivo fiscale delle persone fisiche. Di conseguenza, con il fine di regolare dal punto di vista fiscale tali attività, è stata inserita una nuova categoria di redditi diversi formati dalle plusvalenze e altri proventi di valute virtuali generati a seguito di rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione nel limite di 2.000 € per periodo di imposta.

La semplice detenzione delle criptovalute genera reddito al pari di un’altra tipologia di redditi previsti dal nostro ordinamento, il motivo di tale scelta è legato al fatto che le valute virtualiattraverso determinate operazioni di vincolo possono generarne delle altre, proprio come per i redditi fondiari.

Operazioni di vincolo: quali sono

Vediamo alcune operazioni di vincolo:

  • il mining: considerato come il primitivo sistema per ottenere un reddito passivo nel campo delle cripto, consente di utilizzare la potenza computazionale per proteggere un network con lo scopo di ricevere un compenso;
  • lo staking: valida alternativa al mining, ma meno impegnativa, consiste nel tenere fondi in uno wallet, una sorta di conto corrente elettronico che contiene criptovalute, adatto ed effettuare varie funzioni ed operazione per ricevere un compenso;
  • gli airdrop: sono un metodo di marketing che prevede la distribuzione gratuita di nuove criptovalute sui wallet degli utenti, con il fine di farle conoscerle al pubblico, e conseguentemente avviare nuovi progetti. Gli utenti fedeli che utilizzano la piattaforma di un progetto o che detengono un numero specifico di token nei loro portafogli per un certo tempo vengono remunerati.
Come vengono inserite nella dichiarazione

Da un punto di vista dichiarativo, l’art.67 del TUIR è stato modificato dalla legge n° 197/2022, sono stati normati i redditi derivanti dagli investimenti in cripto-attività.

Nel successivo art. 68 si definisce cosa si intenda per plusvalenza “sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto”. Sempre nello stesso articolo viene chiarito anche come operare in presenza di minusvalenze “Le plusvalenze vengono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.”

Come riportato nel Tiur, per il calcolo della plusvalenza, si applica il metodo LIFO (Last In First Out):

DATAACQUISTOCAMBIO BTC/EURVENDITACAMBIO EUR/BTC
08-0410 Bitcoin100
09-0420 Bitcoin150
13-0425 Bitcoin300

Ricavo Vendita: 25 x 300= 7500

Costo d’Acquisto: (10 x 100) + (20 x 150)= 1000 + 3000= 4000

Plusvalenza determinata: 7500 – 4000= 3500

Le operazioni rilevanti dal punto di vista fiscale che si hanno con l’utilizzo delle criptovalute sono:

  • l’acquisto di un servizio, di un bene o di altra cripto-attività;
  • l’acquisto di un NTF;
  • la conversione in altre valute FIAT.

Ricordiamo che la moneta FIAT è qualsiasi valuta nazionale, come dollaro, euro, sterlina, ecc. non ancorata al prezzo di una materia prima come oro o argento. Il valore di una moneta FIAT è legato in larga parte alla fiducia nei confronti dell’autorità che la emette, solitamente uno Stato o una Banca centrale.

Invece, non rappresenta una operazione fiscalmente rilevante la permuta tra criptovalute aventi le stesse caratteristiche e funzioni.

Nel modello di dichiarazione, i quadri di riferimento sono:

  • il quadro RW deve esse compilato dai detentori di valute virtuali, ossia le persone fisiche;
  • il quadro RT viene compilato quando c’è la semplice detenzione nei wallet da parte delle persone fisichesenza porre in essere operazioni rilevanti fiscalmente ai sensi dell’art.67 del TuirSono soggetti a tassazione i proventi che ne derivano dal possesso.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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