I) L’articolo 15 D.L. 4/2022 (decreto Sostegni ter) prevede un credito d’imposta destinato alle imprese c.d. energivore, individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019.

Si ricorda che il decreto Mise 21.12.2017 ha ridefinito la disciplina delle agevolazioni per le imprese energivore (soggetti con consumi di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno), in conformità con la decisione della Commissione UE C(2017)3406.

Ai sensi dell’articolo 3 del citato D.M., possono beneficiare di incentivi – come il credito d’imposta in argomento – le imprese a forte consumo energetico che operano nei settori dell’allegato 3 e nei settori dell’allegato 5 delle Linee guida europee – recante la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, di cui alla Comunicazione 2014/C 200/01 (trattasi di settori manifatturieri e minerari).

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022

II) A seguire, l’articolo 4 D.L. 17/2022 (decreto Energia) ha introdotto un’analoga misura a valere sul secondo trimestre 2022.

Le imprese sopra richiamate, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, possono ottenere un credito d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti.

Anche in questo caso il credito è pari al 20 per cento delle spese sostenute, ma con riferimento alla componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Il contributo introdotto dall’articolo 4 D.L. 17/2022 spetta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

In tal caso il requisito dell’incremento del costo per kWh di energia elettrica (prodotta e autoconsumata) va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dato dalla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale (PUN) dell’energia elettrica.

III) Da ultimo, l’articolo 5 D.L. 17/2022 introduce un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas.

In questo caso, il credito d’imposta spettante è pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L’incentivo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Si considerano “imprese a forte consumo di gas naturale” quelle che operano in uno dei settori di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro della transizione ecologica 21.12.2021, n. 541, con consumi, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, di un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto (almeno 23.645,5 Smc), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Al tris di crediti di imposta descritti:

non si applica il limite annuale di 1000 euro riferito ai crediti da esporre nel quadro RU del Modello Redditi (di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007) ed il limite di 2 milioni di euro per le compensazioni orizzontali dei crediti (di cui all’articolo 34 L. 388/2000);

non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);

sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti,

Studio Frisacco

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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