Il comma 1 dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/97, che regola le compensazioni, è stato modificato dal decreto legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha apportato delle modifiche al comma 1, dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/97, che disciplina le compensazioni.
In sede di conversione del summenzionato Decreto legge con il comma 4-bis dell’articolo 3, viene previsto che “la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”. Pertanto viene statuito che l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali e infrannuali può essere eseguita a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza e non più dal giorno 16 del mese successivo all’invio.
Per cui a seguito delle predette modifiche normative l’utilizzo del credito potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza e non più dal giorno 16 del mese successivo all’invio della stessa. Le modifiche hanno interessato anche il modello IVA TR, riguardante l’utilizzo in compensazione o la richiesta a rimborso dei crediti infrannuali.
Occorre precisare che, in caso di redazione del modello TR, occorrerà dotare l’istanza del visto di conformità in caso di utilizzo in compensazione di crediti superiori a 5.000,00 euro.
Il comma 4 bis, dell’articolo 3, il comma 2-ter, prevede “Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili, il modello F24 è scartato”.
Visto di conformità
Tra le novità più rilevanti introdotte dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge n. 50/2017, riguarda l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità, per tutti i contribuenti intenzionati ad utilizzare in compensazione orizzontale il credito superiore a 5.000,00 euro, sia che derivi dalla dichiarazione annuale, sia che quest’ultimo venga generato a seguito della presentazione del modello TR.
Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.