Il comma 1 dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/97, che regola le compensazioni, è stato modificato dal decreto legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il Decreto Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha apportato delle modifiche al comma 1, dell’articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/97, che disciplina le compensazioni.

In sede di conversione del summenzionato Decreto legge con il comma 4-bis dell’articolo 3, viene previsto che “la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge”. Pertanto viene statuito che l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA annuali e infrannuali può essere eseguita a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza e non più dal giorno 16 del mese successivo all’invio.

Per cui a seguito delle predette modifiche normative l’utilizzo del credito potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza e non più dal giorno 16 del mese successivo all’invio della stessa. Le modifiche hanno interessato anche il modello IVA TR, riguardante l’utilizzo in compensazione o la richiesta a rimborso dei crediti infrannuali.

Occorre precisare che, in caso di redazione del modello TR, occorrerà dotare l’istanza del visto di conformità in caso di utilizzo in compensazione di crediti superiori a 5.000,00 euro.

Il comma 4 bis, dell’articolo 3, il comma 2-ter, prevede “Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili, il modello F24 è scartato”.

Visto di conformità

Tra le novità più rilevanti introdotte dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Legge n. 50/2017, riguarda l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità, per tutti i contribuenti intenzionati ad utilizzare in compensazione orizzontale il credito superiore a 5.000,00 euro, sia che derivi dalla dichiarazione annuale, sia che quest’ultimo venga generato a seguito della presentazione del modello TR.

Studio Frisacco resta a disposizione per ulteriori e migliori chiarimenti.

Di DOTT. MATTEO FRISACCO

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti, Membro effettivo del Collegio Sindacale, Revisore Legale dei conti, Curatore Fallimentare, Iscritto nell'Elenco dei Revisori degli Enti Locali, Consulente nella gestione dei rapporti di lavoro legge 12/1979, Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali.

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