Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’emergenza da Covid-19, il D.L. 4/2022, ha istituito un aiuto, in forma di contributo a fondo perduto, a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.
In merito all’ambito soggettivo, l’articolo 2, comma 1, D.L. 4/2022 prevede che possono accedere a tale contributo le imprese che svolgono in via prevalente una delle attività di commercio al dettaglio i cui codici Ateco 2007 rientrano tra quelli identificati nella classificazione delle attività economiche: 47.19, 47.30, 47.43, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.49, 47.82, 47.89 e 47.99, ovvero in una delle attività ricomprese nei gruppi 47.5 e 47.6.
Tali imprese devono, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, D.L. 4/2022, possedere i seguenti requisiti:
- aver perseguito, nel 2019, un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro;
- aver subìto una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019.
Inoltre, alla data di presentazione dell’istanza, devono:
- possedere la sede legale o operativa nel territorio dello Stato;
- risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” all’interno del Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento (Regolamento UE . 651/2014) in materia di aiuti di Stato;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 lett. d), D.Lgs. 231/2001.
Come previsto dall’articolo 3, del Decreto direttoriale 24.03.2022, i soggetti, ai fini della corretta compilazione dell’istanza, devono:
- provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
- verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
- fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
Le domande possono essere presentate fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022, tramite la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia, di proprietà del Mise, all’indirizzo https://misedgiaicommerciodettaglio.invitalia.it.
All’interno dell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, i soggetti richiedenti, devono dichiarare:
- il rispetto del limite massimo di aiuti consentiti dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo”;
- l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi di imposta 2019 e 2021;
- l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi di imposta 2019 e 2021;
- l’importo del contributo richiesto;
- il codice Iban relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo.
Nello specifico, le risorse sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo di imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al 2019.
In particolare, le percentuali sono le seguenti:
- 60 per cento, per i soggetti con ricavi, relativi al periodo di imposta 2019, non superiori a 400.000 euro;
- 50 per cento, per i soggetti con ricavi, relativi al periodo di imposta 2019, superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 40 per cento, per i soggetti con ricavi, relativi al periodo di imposta 2019, superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.
Nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le richieste, il Ministero provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti
Studio Frisacco
tratto da ecnews.com