Dal 1° luglio 2022 l’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere avverrà esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica.
A cambiare non saranno solo le modalità, ma anche i tempi per l’invio: si passerà da una trasmissione di dati massiva con cadenza trimestrale a una comunicazione telematica per ogni singola operazione. Da Luglio, inoltre, la trasmissione al SdI dei dati delle operazioni estere si applicherà anche ai forfettari (prima esonerati), con ricavi o compensi sopra 25.000 euro: anche quest’ultimi, infatti, hanno l’obbligo di fatturazione elettronica, per effetto del decreto PNRR 2.
Dal 1° luglio 2022, diventa effettiva la revoca del documento usato dalle realtà che inviano o ricevono fatture dall’estero per comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati che riguardano le cessioni di beni e prestazioni di servizi.
L’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere avverrà esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato .XML della fattura elettronica. Nello specifico:
– Fatture attive: per le operazioni effettuate nei confronti di clienti esteri, si dovrà emettere una fattura elettronica impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con valore convenzionale (XXXXXXX);
– Fatture passive: per le fatture passive ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio;
– Trasmissione delle operazioni attive: dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
– Trasmissione delle operazioni passive: dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Non sono più dunque previste scadenze trimestrali, ma ogni documento dovrà essere inviato entro circa due settimane.
Dovranno essere inseriti gli stessi dati utilizzati per compilare le fatture elettroniche emesse per clienti italiani. Bisognerà infatti riportare:
– i dati identificativi dell’eventuale cedente/prestatore;
– i dati identificativi del cessionario/committente;
– la data del documento comprovante l’operazione;
– il numero del documento;
– la base imponibile;
– l’aliquota IVA applicata;
– l’imposta, cioè la tipologia dell’operazione qualora sia esente da IVA.
I soggetti obbligati all’invio dell’esterometro, ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015, sono gli stessi soggetti tenuti alla fatturazione elettronica, ovvero i titolari di partita IVA residenti o stabiliti in Italia.
Da luglio la trasmissione allo SdI dei dati delle operazioni estere si applicherà anche ai forfettari (prima esonerati), con ricavi o compensi sopra 25.000 euro dal momento che anche quest’ultimi hanno l’obbligo di fatturazione elettronica.
Il legislatore ha cambiato anche il regime sanzionatorio. In caso di mancata o errata trasmissione di dati è prevista una multa di 2 euro per ogni fattura fino a un massimo di 400 euro mensili. La sanzione si riduce del 50% se entro 15 giorni successivi alla scadenza vengono inviati i dati non trasmessi, oppure quelli corretti.
L’esterometro, ovviamente, resta in vigore fino al 30 giugno 2022 e fino a questa data i soggetti coinvolti dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate gli ultimi dati trimestrali in base alle seguenti scadenze:
– 31 gennaio 2022 per le operazioni del quarto trimestre 2021;
– 2 maggio 2022 per le operazioni del primo trimestre 2022;
– 22 agosto per il secondo trimestre del 2022.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti
Studio Frisacco